Il contratto di convivenza è una delle novità introdotte dalla legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016, n.76 (c.d. Legge Cirinnà).
Il contratto in esame, è quell'accordo con cui la coppia definisce le regole della convivenza, regolamentando i rapporti patrimoniali e alcuni rapporti personali.
È un contratto che può essere stipulato da coppie legate da un vincolo affettivo che, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).

Effetti del contratto
Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Se vi è violazione di uno degli obblighi, l'altra parte può rivolgersi al giudice per ottenere ciò che le spetta. La durata del contratto coincide con la durata del rapporto di convivenza. Naturalmente, alcuni accordi - per loro natura- producono effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza (es: definizione dei rapporti reciproci patrimoniali in caso di cessazione della convivenza).
Contenuto del contratto
È possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali che riguardano:
· modalità di partecipazione alle spese comuni;
· definizione dei rapporti reciproci patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
· modalità di uso della casa adibita a residenza comune;
· attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
· facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Forma e pubblicità del contratto di convivenza
Per la stipula del contratto di convivenza, la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali devono attestarne la conformità alle norme e all'ordine pubblico.
Per rendere il contratto opponibile ai terzi, il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto, devono trasmetterne una copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine dell'iscrizione nei registri dell'anagrafe, nei quali è registrata la convivenza.
Liceità degli accordi
Il compito di avvocati e notai, tuttavia, non si esaurisce nell'autenticazione delle firme dei conviventi e nell'iscrizione del contratto, ma esso è ben più esteso.
Sono infatti tali professionisti del diritto che devono verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Tra le varie declinazioni che i contratti di convivenza possono assumere e che avvocati e notai sono chiamati a verificare, un aspetto deve essere chiaro a tutti: per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni.
Gli accordi di convivenza possono, invece, indicare la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.

Nullità dei contratti di convivenza
Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo.
Le ipotesi di nullità, tuttavia, non si esauriscono in questa.
Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente.
La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.

Risoluzione del contratto
Notai e avvocati, come accennato, svolgono un ruolo fondamentale anche in caso di risoluzione del contratto.
Essa, infatti, può aversi, tra le varie ipotesi, anche a seguito di recesso unilaterale che deve essere esercitato attraverso una dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da un notaio o da un avvocato.