Conseguenze patrimoniali
La famiglia di fatto può produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi, nei seguenti casi:

Separazione o divorzio precedente di uno dei conviventi
nel caso in cui vi sia una persona separata o divorziata, che abbia iniziato una nuova convivenza, impegnata a prestare l'assegno di mantenimento o di divorzio, per la definizione dell'assegno deve essere valutata la composizione del nuovo nucleo familiare;
nel caso di persona separata o divorziata che riceve l'assegno di mantenimento o di divorzio: per la quantificazione dell'assegno deve essere considerata la formazione del nuovo nucleo familiare;
Morte del convivente per fatto illecito di terzo: risarcimento del danno. La Corte Costituzionale con sentenza n. 2988/1994, ha convenuto il risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale nel caso in cui sia data prova del venir meno dell'apporto economico da lui offerto in vita.
Trattamento fine rapporto: il convivente non ha diritto ad alcuna quota della liquidazione del convivente per cessazione dell’attività lavorativa;
Pensione di reversibilità: il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità;
Assicurazione obbligatoria: il convivente, ad oggi, è escluso dai benefici contrattuali;
Tutela delle lavoratrici madri e sussidi delle madri disoccupate: le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali, possono essere utilizzate anche dalle conviventi more uxorio;
Tributi; il convivente more uxorio è responsabile in solido per il versamento delle imposte che il compagno deve al fisco.