E' indubbio, la crisi c'è.

Ne parlano ogni giorno, più volte al giorno, giornali, televisioni, programmi radiofonici; poi ci sono gli incontri tematici, i discorsi al bar, sul luogo di lavoro, alle poste, in famiglia ecc...

Siamo inondati da notizie negative, preoccupanti, funeste.

Molto meno spazio viene dato alle notizie buone, che sono sempre poche, ma ci sono.


 

Una di queste è contenuta in un decreto legge, il n.212 del 22.12.2011 emanato dal Governo Monti.


 

Un decreto emanato forse troppo in fretta e certamente passato troppo sotto silenzio.

Ora è entrato in vigore e sebbene debba essere convertito ancora in legge dello Stato entro i 60 giorni successivi ...( può essere modificato nel frattempo oppure decadere se non convertito), contiene quello che potrebbe rivelarsi una vera manna per molte famiglie e piccole imprese in crisi.


 

Si tratta della c.d. Procedura di ristrutturazione dei debiti .


 

Prima di questo provvedimento i consumatori, i professionisti, gli autonomi e le piccole imprese, poiché per legge non sono assoggettati al fallimento, non potevano neanche valersi di procedure “concordate” con i creditori e sotto il controllo del Tribunale per predisporre un piano per il salvataggio delle proprietà, della piccola attività o dell'azienda.


 

Prima di questo decreto questi soggetti o trovavano un accordo privato con i creditori ( cosa molto difficile) oppure erano esposti alle varie esecuzioni (mobiliari, immobiliari e presso terzi) sui propri beni.


 

Ora, con il decreto n.212 le famiglie, gli autonomi le piccole imprese continuano a essere esclusi dalla legge fallimentare ( cioè non possono essere sottoposti a fallimento) ma possono avvalersi di una procedura (aiutati da professionisti e enti specifici) per uscire dalla crisi.


 


 

COME FUNZIONA?


 

  1. Si applica, come abbiamo visto, sia ai A) lavoratori autonomi, professionisti e alle piccole imprese che b) ai consumatori per i debiti accumulati in questa qualità

  2. Questi soggetti possono applicare questa procedura quando hanno una crisi da sovraindebitamento, dove con questa parola si intende:

a) per autonomi ed imprese una situazione di “squilibrio perdurante” tra debiti e patrimonio liquidabile per soddisfare i primi nonchè l'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Ad una prima analisi sembra trattarsi di una situazione in cui vi è mancanza di liquidità per pagare regolarmente i debiti e nella quale il patrimonio di proprietà, anche se liquidato, sarebbe incapace di pagare tutti i creditori.

b) per i consumatori la crisi deve essere dovuta in massima parte al mancato adempimento delle obbligazioni ( pagamento dei debiti) contratte per scopi estranei alla propria eventuale attività lavorativa (es: acquisto elettrodomestici per la casa, mobili, telefonia, computer,ecc).

  1. Possono accedere a questa procedura tutti coloro (consumatori,autonomi e piccole imprese) che non sono assoggettabili e fallimento e che non vi abbiamo già fatto ricorso nei tre anni precedenti.

  2. In presenza di questi requisiti sia i consumatori che gli autonomi e le piccole aziende, per iniziare questo procedimento, devono rivolgersi ad alcuni “organismi per la composizione della crisi” iscritti presso un Registro pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia oppure a soggetti che abbiano i requisiti per la Nomina a Curatore fallimentare ovvero da un Notaio nominati dal Tribunale.

  3. Con l'aiuto degli organismi di composizione della crisi il debitore può proporre un accordo da presentare ai creditori che deve prevedere, obbligatoriamente, il pagamento dei creditori esclusi dall'accordo e di quelli privilegiati che non abbiano rinunciato al privilegio. L'accordo deve contenere la tempistica dei pagamenti. Per quanto concerne i contenuti l'accordo può prevedere, ad esempio, una ipotesi di rateizzazione dei pagamenti, la cessione dei crediti anche futuri del debitore, la cessione dei beni ecc..

  4. Attenzione: se i beni ed il patrimonio del debitore non sono sufficienti a garantire la “fattibilità” ossia la realizzabilità dell'accordo, il debitore dovrà fornire l'impegno di terzi che conferiranno, anche in garanzia, alcuni beni o redditi necessari a rendere l'accordo realizzabile.

  5. Il piano può contenere la proposta di una moratoria (dilazione) fino ad un anno per i creditori estranei all'accordo quando il piano risulta idoneo a garantire alla scadenza del nuovo termine, il pagamento di questi debiti. Non possono subire la moratoria i crediti impignorabili (assegni di alimenti, sussidi vari ecc).

  6. Il piano viene depositato presso il Tribunale del luogo dove il debitore risiede ( o ha la sede principale dell'attività). Insieme al piano il debitore deposita “deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”

Inoltre “Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale”

  1. Attenzione, il piano deve essere verificato preventivamente, nella veridicità dei dati e dei documenti proposti dagli organismi di composizione della crisi i quali ne attestano anche la fattibilità.

  2. Il giudice, se la proposta è ammissibile e contiene tutta la documentazione necessaria, provvede a fissare una udienza della quale sarà data comunicazione ai creditori. IMPORTANTE: all'udienza se il giudice verifica che il debitore non ha posto in essere iniziative o atti in frode ai creditori ( es: sottrarre liquidità, creare creditori fittizi ecc) dispone che per non oltre 120 non possano essere iniziate né proseguite contro il debitore né procedure esecutive né sequestri ( tranne il caso dei crediti impignorabili).

  3. La proposta di accordo per essere approvata deve ricevere il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti . Nel caso dei consumatori la percentuale scende al 50%;

  4. Una volta raggiunta la percentuale necessaria dei consensi il Giudice omologa l'accordo, ossia lo rende effettivo. Da quel momento e per il periodo non superiore ad un anno non possono essere iniziate né proseguite esecuzioni individuali né sequestri ( tranne per il caso di crediti impignorabili);

  5. Attenzione: l'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue entro 90 giorni dalle scadenza previste i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione e alle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ( INPS ecc)

  6. ancora, l'accordo può essere annullato se il debitore mette in campo iniziative in frode ai debitori ( aumento o diminuzione del passivo, sottrazione o dissimulazione di un rilevante attivo, simulazione di attività inesistenti) oppure revocato se il debitore non adempie all'accordo;

  7. gli organismi per la composizione della crisi sorvegliano tutto il corso della procedura e l'attuazione dell'accordo.


 

Come si vede in questa breve analisi, i vantaggi di questa procedura sono dati innanzitutto dalla possibilità di essere assistiti, per tutto il suo corso, da organismi specializzati che accompagnano il debitore nella formazione della proposta e nel raggiungimento dell'accordo ( anche se non in via gratuita).

Inoltre, cosa più importante, il debitore potrà usufruire di una lasso di tempo sufficiente ( fino a 120 giorni + ulteriore periodo fino ad un anno) nel corso del quale non potrà subire esecuzioni.

In questo periodo potrà gestire la crisi e pagare i propri debiti, secondo l'accordo raggiunto, senza l'assillo e le spese di procedure esecutive individuali …


 

Magari non è sufficiente. Ma è un inizio.


 


 


 


 

Avv. Damiana Rusconi