Le regole per l’insinuazione dei crediti al passivo La partecipazione dei creditori al processo fallimentare si deve attuare in base all’art. 52 della legge Fallimentare. Tale norma prevede che:”Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V salvo diverse disposizioni di legge.” Il procedimento di accertamento dei crediti Tutti i crediti nei confronti del fallito devono essere verificati nello speciale procedimento di accertamento previsto dagli art. 92 e seguenti della legge fallimentare. Il detto procedimento, come si è acutamente scritto in dottrina, è un vero e proprio processo di natura giurisdizionale che accerta i crediti nella loro esistenza, nel loro ammontare, e nella loro natura (privilegiata, chirografaria o di massa) e dispone la partecipazione dei creditori al processo esecutivo speciale, quindi il loro diritto alla distribuzione proporzionale, sancendo altresì il momento del loro passaggio dalla posizione di creditori concorsuali a quella di creditori concorrenti. La verifica dei crediti L’art.95 della legge fallimentare dispone:”il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione a passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi con l’assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere specificando se sono muniti di privilegio o di ipoteca ed i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell’esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.” L’ammissione al passivo con riserva I crediti per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva tra i crediti ammessi. Per opinione giurisprudenziale ormai prevalente questi documenti, se non vengono presentati al giudice delegato prima che sia stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, possono essere esibiti soltanto nel giudizio di opposizione che il creditore così ammesso avrà cura di instaurare tempestivamente. Se tale opposizione non viene tempestivamente proposta, la riserva cade ed il credito è definitivamente escluso, senza possibilità di riesame del provvedimento del giudice delegato, con dichiarazioni tardive. L’impugnazione dello stato passivo I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l’udienza, in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione la curatore del ricorso e del decreto. L’impugnazione dei crediti ammessi L’art. 100 della legge fallimentare così dispone:”Entro 15 gironi dal ricevimento della comunicazione ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato” L’impugnazione in base all’art. 100 può essere proposta sia dai creditori ammessi al passivo fallimentare, sia da quelli no ammessi, purché l’esclusione non sia diventata definitiva. Le dichiarazioni tardive dei crediti L’art. 101 della legge fallimentare dispone che:”… fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l’ammissione al passivo”. Si considerano tardive le domande di ammissione presentate dai creditori dopo l’adunanza per la verifica dei crediti. Il curatore e la verifica dei crediti La verifica dei crediti si articola in due fasi: a)     La prima (fase necessaria) si svolge avanti al giudice delegato sulla base delle domande di ammissione al passivo e si conclude con il decreto di esecutività dello stato passivo. b)    La seconda (fase eventuale) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione  e consegue all’opposizione proposta dal creditore in tutto o in parte escluso dal passivo del fallimento e all’impugnazione dei crediti ammessi. La verificazione dei crediti ha natura giurisdizionale ed è dominata dal principio inquisitorio, in quanto al giudice delegato si riconosce il potere di ricercare, notizie e prove e di sollevare eccezioni di spettanza del debitore o degli altri creditori. Nel procedimento di verifica il curatore gioca un ruolo molto importante in quanto fornisce al giudice notizie e chiarimenti e può fare proposte (non vincolanti per il giudice delegato) sull’ammissione o meno dei crediti insinuati al passivo del fallimento. I crediti possono essere: a)     prededucibili; b)    assistiti da una causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio); c)     chirografari. I crediti prededucibili o di massa I debiti di massa sono quelli contratti dopo l’apertura della procedura concorsuale per renderne possibile lo svolgimento. Essi sono pur sempre debiti dell’imprenditore dei quali risponde con il suo patrimonio. Essi vanno soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni dell’imprenditore, senza subire alcuna falcidia e prima del pagamento dei crediti anteriori all’apertura della procedura concorsuale. I crediti assistiti da una causa di prelazione Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. La prelazione consiste nel potere del creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori concorrenti. I crediti chirografari I crediti che non rientrano né tra i crediti prededucibili o di massa né tra i crediti assistiti da una causa di prelazione rappresentano i crediti chirografari. La graduazione dei crediti Il Codice civile all’art. 2777 stabilisce che: “I crediti per spese di giustizia …, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1 ( e cioéle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile) b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3 e cioè (2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; nonché (3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.  e cioè (4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; (5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. L’art. 2777 c.c. precisa altresì che: “I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.”