La prededuzione costituisce uno strumento utile ed efficace predisposto dal legislatore al fine di incentivare l’accesso, da parte di soggetti terzi, alla procedura concordataria al fine di permettere la possibilità di tutelarli nel caso che questi contraggano obbligazioni col soggetto imprenditore nonostante la condizione di crisi di quest’ultimo. 
L’art. 111 L.F. individua oggi i crediti prededucibili in quelli qualificati tali da espresse previsioni di legge, nonché quelli sorti in occasione ovvero in funzione di procedure concorsuali; quindi due distinte categorie di crediti prededucibili: quelli occasionali e quelli funzionali alla procedura.
La condizione preliminare che deve sussistere perché possa riconoscersi al credito questa particolarità, è la consecutività delle procedure, intesa come conseguenza della medesima insolvenza dell’impresa (quella concorsuale e quella fallimentare).
Per quanto ci riguarda, il collegamento che si evince dall’art. 111 è quello funzionale, nel quale ambito rientrano  le attività professionali svolte al fine di rendere possibile la procedura, in cui rientra ad esempio, sicuramente la figura del professionista che redige l’attestazione nell’ambito concorsuale.
In tale ottica non si può circoscrivere solo ad alcune figure professionali il diritto alla prededuzione, quanto potrebbe indurre a ritenere (e in passato proprio l’abrogazione di tale norma lo ha indotto)  l’abrogato 4° co. dell’art. 182 L.F. che espressamente prevedeva la figura dell’attestatore quale soggetto rientrante tra i creditori da soddisfarsi in prededuzione.
Infatti la ratio della modifica normativa è stata quella di allargare la previsione dell’art. 111 L.F. in favore di tutti i professionisti la cui opera sia direttamente strumentale alla procedura concordataria, in linea con gli scopi normativi che il legislatore si è prefisso come innanzi sottolineato.
In questo contesto il legislatore ha inteso solo indicare genericamente, senza ulteriori specificazioni o elencazioni che avrebbero potuto generare dubbi ed interpretazioni restrittive non in linea con la ratio, le due categorie di crediti da soddisfarsi in prededuzione: appunto quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
In tal senso la Cassazione con la recente sentenza n. 19013 del 10.09.2014 ha espressamente previsto che il “credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventuale redazione della proposta di concordato preventivo rientra - de plano – tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale e come tale va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 111, 2° co. L.F. , fondandosi tali interpretazione: a) sull’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, co. 3 , lett. G), L.F.; b) sull’abrogazione dell’art. 182 quater, co. 4 L.F. ad opera del D.L. 22.06.2012 , n. 83, conv. Con modifiche dalla L. 7.8.12 n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull’interpretazione autentica dell’art. 111, co . 2 , L.F. fornita dall’art. 11 co. 3 quater d.l. 23.12.13 n.145 conv. Con modifiche dalla L. 21.02.14 n. 9 che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo c.d. con riserva …, così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario”.
Inoltre la Cassazione con l’ordinanza n. 15951 del 2015 pubblicata in data 28.7.15 ha espressamente censurato l’operato del Tribunale il quale “ha errato nel non circoscrivere la portata dell’art. 182 quater L.F. …. Norma che…. ha avuto vita breve nel nostro ordinamento, essendo stata introdotta dall’art. 48 I co. del d.l. 78/10 , convertito dalla l. 122/10 .. ed abrogata dall’art. 3 I co. lett. E bis del d.l. 83/.12, convertito dalla l. 134/12 nell’ambito della specifica disciplina del concordato preventivo, … atteso che la sua …introduzione non  poteva  essere assunta a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva, e sostanzialmente abrogratrice, della disposizione generale dettata dall’art. 111 co. 2 L.F., in contrasto con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile  nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare. Ciò premesso appare sufficiente rilevare che sulla questione dibattuta tra le parti è ormai consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui il novellato art. 111 II co. L.F. detta un precetto di carattere generale, che per favorire ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdottoun’eccezione al principio di par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. 8533713; 1513/14; 8958/14) tra i quali il credito del professionista attestatore rientra.”