La Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato la questione se il curatore fallimentare abbia o meno la legittimazione ad agire (in sede civile e/o penale) per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, abbia eseguito pagamenti per favorire alcuni dei creditori, a danno degli altri (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1641).
Occorre premettere che nel sistema della legge fallimentare, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni cosiddette "di massa" (ossia quelle finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo).
Va altresì precisato che le azioni contro gli amministratori possono essere ricondotte in due categorie: o nella generale azione aquiliana da fatto illecito (articoli 185 del Codice penale e articolo 2043 del Codice civile) o nelle le specifiche azioni di responsabilità previste dall'articolo 146 legge fallimentare, in relazione agli articoli 2393 e 2394 del Codice civile (ove l'azione di responsabilità sociale ex articolo 2393 ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; mentre l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex articolo 2394 ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale).
Pertanto, laddove il curatore fallimentare agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione dell'articolo 146 Legge fallimentare.
Il titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2394 del Codice civile può certamente risultare riferibile anche al danno da reato ex articolo 185 del Codice penale.
Ne consegue che anche per la responsabilità da reato può aversi una responsabilità concorrente, sia contrattuale sia extracontrattuale, degli amministratori della società fallita, perché a entrambe può essere ricondotto anche il danno lamentato ex articolo 185 del Codice penale e articolo 2043 del Codice civile.
A questa concorrenza di titoli di responsabilità corrisponde una legittimazione unitaria del curatore fallimentare sia in sede penale sia in sede civile per tutte le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori di qualsivoglia società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori.