Con il provvedimento in esame il legislatore ha inteso introdurre uno strumento che possa aiutare i piccoli imprenditori o le persone fisiche a ristrutturare i propri debiti.
 

Tale disciplina si inserisce in un provvedimento, la legge 3/2012, che introduce misure atte a prevenire il ricorso al mercato dell’usura, a supportare le vittime dell’usura e delle estorsioni, nonché a reprimere tali odiosi reati mediante un inasprimento delle sanzioni.
 

In questa sede ci si focalizzerà sulle disposizioni inerenti la composizione delle crisi da sovraindebitamento, fornendone una sintesi.

Definizione di sovraindebitamento: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 6, comma II L. 3/2012).

Ambito di applicabilità della disciplina: il procedimento si applica ai soggetti che i) versino in stato di sovraindebitamento (come sopra definito); ii) non sono assoggettabili alle procedure concorsuali iii) che non abbiano già fatto riscorso nel triennio precedente alla procedura.
 

Procedimento: il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento si articola in cinque fasi indefettibili: 1) redazione dell’accordo da proporre ai debitori; 2) deposito della proposta dell’accordo in tribunale; 3) approvazione dell’accordo da parte dei creditori; 4) omologazione dell’accordo; 5) esecuzione dell’accordo.
 

1)      l’accordo di ristrutturazione dei debiti è elaborato dal debitore con l’ausilio degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e deve prevedere la ristrutturazione dei debiti mediante il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo, nonché l’integrale pagamento dei creditori privilegiati. Quanto agli altri creditori, il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento degli stessi, oltre che le eventuali garanzie rilasciate dal debitore o da terzi per l’adempimento del piano proposto.
 

2)      La proposta di accordo si deposita presso il tribunale di residenza o sede del debitore proponente, unitamente all’elenco dei creditori e dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti nei cinque anni precedenti. Il giudice, se la proposta soddisfa il requisiti sintetizzati al punto che precede, fissa l’udienza della quale viene data comunicazione ai creditori, ai quali viene altresì comunicata la proposta di accordo. All’udienza il giudice dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali a carico del debitore proponente per centoventi giorni.
 

3)      I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione delle crisi con ogni mezzo idoneo (telegramma, fax, posta raccomandata, pec) la propria dichiarazione di consenso alla proposta o una proposta di modifica allo stesso. La proposta di accordo è approvata se vi è il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.
 

4)      Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione delle crisi trasmette a tutti i creditori una relazione, nonché il testo dell’accordo stesso che, previa verifica della sussistenza dell’accordo e di tutti i requisiti di legge, viene omologato dal giudice. Per il periodo massimo di un anno dall’omologazione dell’accordo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali o sequestri conservativi a carico del debitore.
 

5)      L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione se ricorre una delle seguenti condizioni: a) nell’accordo stesso è prevista la nomina del liquidatore per l’esecuzione dell’accordo; b) se per la soddisfazione dei crediti è prevista la liquidazione di beni pignorati o comunque sottoposti ad altro vincolo. In questo ultimo caso, il giudice autorizza la cancellazione del pignoramento o di altro vincolo esistente sul bene.
 

Impugnazione e risoluzione dell’accordo. La legge prevede l’annullamento dell’accordo solo se il debitore ha dolosamente aumentato l’attivo o diminuito il passivo, oppure ha sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, ovvero – ancora, se ha dolosamente simulato attività inesistenti.

La domanda di annullamento può essere proposta da ogni creditore al tribunale.

La risoluzione dell’accordo può essere chiesta se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall’accordo oppure se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per causa non imputabile al debitore. La domanda di risoluzione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento dell’accordo.
 

Gli organismi di composizione della crisi. Dalla, pur sintetica, esposizione che precede emerge che gli organismi di composizione delle crisi rivestono un ruolo imprescindibile nello svolgimento dell’iter procedimentale in ogni sua fase (elaborazione del piano, proposta, omologazione, esecuzione dell’accordo): aiutano il debitore a predisporre il piano da proporre ai creditori secondo le disposizioni di legge, “raccolgono” il consenso dei creditori alla proposta di accordo e trasmette loro una relazione all’esito dell’omologazione dell’accordo, propongono al giudice – riccorrendone i presupposti – la nomina di un liquidatore per l’esecuzione dell’accordo omologato. Inoltre, assumono ogni opportuna iniziativa diretta al superamento della crisi.

Quanto alle modalità di costituzione di tali organismi, l’art. 15 L. 3/2012 prevede che essi possano essere costituiti dagli enti pubblici, oppure che la funzione possa essere svolta dagli organismi di conciliazione istituiti presso le camere di commercio e gli ordini professionali (avvocati, notai, commercialisti).

Gli organismi di composizione devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque entro il 29 maggio 2012) determinerà i criteri e le modalità di iscrizione nel registro stesso.
 

Infine, per completezza, si segnala che il D.L. 212/2011 (“disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile”), conteneva anch’esso una disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, analoga ma non coincidente con quella in commento, ma tali norme sono state abrogate in sede di conversione del decreto (L. 10/2012).