L’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla legge 3/2012, quale istituto riservato alle situazioni non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, ha trovato forte impulso in conseguenza delle modifiche apportate dal D.L. 18/10/2012 n. 179 che ha ampliato il novero dei soggetti potenzialmente interessati.
Anteriormente all’introduzione di tale normativa gli imprenditori e i professionisti non fallibili, non disponevano di uno strumento che ne evitasse l’esposizione alle azioni esecutive individuali dei singoli creditori, potendo solo procedere alla ricerca di un accordo stragiudiziale che spesso falliva a causa dell’assenza di strumenti di tutela dei creditori che si rendevano disponibili.
L’introduzione del procedimento previsto dalla L. 3/2012, che si svolge sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, realizza un effetto sostanzialmente equiparativo fra il debitore sovraindebitato (imprenditore individuale o ente collettivo non fallibile o ancora consumatore) e i debitori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento e concordato) al fine di giungere alla cancellazione dei debiti pregressi.
Ebbene la L. 3/2012 modificata dall’art 18 del DL 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 introduce tre distinte procedure di estinzione delle obbligazioni di debito dei soggetti non fallibili:
1-    L’accordo di ristrutturazione;
2-    Il Piano del Consumatore;
3-    La liquidazione del patrimonio (alternativa alle altre 2 procedure).
Prima di vedere singolarmente le tre procedure occupiamoci dei soggetti che vi possono aderire. La legge, in proposito, richiede la sussistenza di requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo; sono requisiti soggettivi:
A-  Essere imprenditore e/o soggetto professionale che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie (lavoratori autonomi; enti non commerciali; imprenditori agricoli; startup innovative);
B-   Essere consumatore nel senso di persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Sono requisiti oggettivi:
A-  Essere in rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni;
B-   Essere nella definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
Veniamo ora alle singole procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
1-    L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: tale accordo tende a soddisfare i creditori attraverso una proposta che ha alcuni contenuti obbligatori e che si basa su una serie di documenti da allegare che nello specifico sono:
A-  Proposta di accordo;
B-   Elenco dei creditori e delle somme dovute;
C-   Elenco dei beni del debitore;
D-  Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
E-   Ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
F-    Attestazione della fattibilità del piano rilasciata da un OCC o da un professionista nominato dal Tribunale;
G-  Composizione del nucleo familiare ed elenco delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia;
H-  Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi se il piano riguarda un imprenditore commerciale;
Sulla base di questi doc i contenuti obbligatori della proposta sono rappresentati da:
A-  Previsione delle scadenze e delle modalità di pagamento;
B-   Integrale pagamento delle cosiddette imposte europee, ovvero IVA e ritenute fiscali per le quali è prevista solo la dilazione di pagamento;
Ad avvenuta presentazione della proposta, l’OCC entro 3 giorni deve trasmetterla ad equitalia, agenzia delle entrate ed altri enti di imposizione locale. Il Giudice Delegato, verificata la sussistenza dei requisiti di forma e sostanza, fissa con decreto l’udienza da tenersi entro 60 giorni dal deposito. Entro poi 40 giorni la proposta ed il decreto devono essere comunicati ai creditori; effetti del provvedimento sono: sospensione degli interessi legali e convenzionali; inibizione delle azioni esecutive individuali; sospensione di prescrizioni e decadenze. Entro 10 giorni dall’udienza i creditori devono rendere la dichiarazione di voto in modo che l’OCC possa trasmettere al Giudice ed ai creditori stessi una relazione sul raggiungimento delle maggioranze. In proposito occorre senz’altro dire che concorrono al voto ed approvano la proposta: i creditori che rispondano favorevolmente direttamente all’OCC; i creditori che non rispondono entro i 10 giorni per il sistema del silenzio-assenso; i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. Sulla proposta ricevuta i creditori possono fare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della stessa. All’esito di tutto quanto sopra descritto, il Giudice Delegato, entro 6 mesi dal deposito della domanda, omologa l’accordo. A seguito dell’omologa i debiti rimangono in capo ai soggetti indebitati ma non possono essere azionati nei loro confronti per la sospensione prevista sino alla completa esecuzione del piano.
2-    IL PIANO DEL CONSUMATORE: esso ha gli stessi contenuti e requisiti richiesti per il già visto accordo di ristrutturazione dei debiti, ma dovrà risultare più conveniente rispetto alla cosiddetta “alternativa liquidatoria”. Meccanismi ed effetti del piano ricalcano quanto già illustrato per l’Accordo, con la possibilità però per il Giudice Delegato di sospendere fino all’udienza di omologazione le procedure esecutive che possano pregiudicarne la fattibilità. Il Giudice Delegato omologa il piano solo se esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”, ovvero che abbia determinato colposamente il sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
3-    LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: terza ed ultima procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed alternativa alle precedenti 2, presenta caratteristiche simili al fallimento, senza però essere disposta su istanza del creditore o di terzi. La procedura si apre con una domanda giudiziale con l’ausilio dell’OCC in caso di annullamento dell’Accordo o risoluzione dello stesso per cause imputabili al debitore. Non sono compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare o di mantenimento; i redditi che il debitore ritrae dalle sue attività nei limiti di quanto necessario per il mantenimento della famiglia; beni impignorabili per legge.