Sempre più spesso, purtroppo, varcano la soglia del nostro studio persone con situazioni debitorie insostenibili, circostanze che vorremmo utilizzare per introdurre il concetto di “sovra-indebitamento”. Sostanzialmente si tratta di una rilevante difficoltà di forte scompenso tra i debiti (scaduti o a breve scadenza) e le proprie attività (prontamente liquidabili). Un c.d. squilibrio finanziario-patrimoniale o stato di illiquidità che porta il debitore in uno stato di difficoltà, anche temporanea, nell'adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (c.d. insolvenza temporanea o reversibile). Ma procediamo con ordine!

    La crisi, a cui abbiamo assistito in questi anni e che a tutt'ora assistiamo, ha mietuto le sue vittime senza risparmiare nessuno. Noti sono anche diversi casi di suicidi, perché la mente umana arriva a contemplare la propria autodistruzione quanto non vede altra via d'uscita. Da qui la necessità individuata dal Legislatore, sopratutto per motivazioni di ordine morale e sociale, di porre un freno e un concreto rimedio a tutto ciò. Sopratutto perché dette negatività si riverberano sulla vita privata del debitore e più in generale sulla società civile. Situazioni di degrado familiare, contrazione dell'economia, estremo disagio anche nelle giovani generazioni che rimangono vittima di un sistema che non riesce a garantire un futuro.

     Lasciando fuori da questo contesto quanti scientemente hanno voluto creare una situazione debitoria “pesantemente cronica” a cui l'ordinamento, giustamente, non consente tutele, il nostro contributo vuole essere un aiuto nello spiegare ciò che la legge prevede e consente a quanti avessero dubbi sulla loro possibilità di poter accedere ai benefici previsti.
Il presupposto per l'applicazione della norma, sebbene non se ne richiede una espressa dimostrazione da parte del debitore innanzi alle Autorità è la esistenza di uno stato di sovra-indebitamento, ovvero, una oggettiva difficoltà a far fronte ai propri debiti (in maniera definitiva o anche momentanea). Un concetto, quello dello stato di sovra-indebitamento poco noto e differente da quanto la Giurisprudenza prima e la Dottrina poi, ci hanno dato per quanto concerne il concetto di stato di insolvenza, rinvenibile nella procedura del Fallimento ex art. 5. E' evidente che la differenza con quest'ultimo è da ricercare in una “definitiva possibilità di onorare le proprie obbligazioni”.

      La normativa nazionale risente, poi, delle influenze dell'Unione Europea che ha imposto a tutti gli Stati membri l'adozione di una normativa nazionale ad hoc per la risoluzione di tali problematiche. Anche a livello internazionale, dunque, sono state coniate diverse definizioni di sovra-indebitamento che in qualche modo hanno influito su quella nazionale.
Volendo quindi richiamare la lettera della legge in visione e per aiutare il lettore non tecnico, possiamo concludere che si crea sovra-indebitamento ogni qualvolta in maniera perdurante o definitiva, le attività prontamente liquidabili non sono sufficienti a coprire i debiti scaduti (o di imminente scadenza). Esempio di scuola di un cliente tipo: ho sottoscritto un mutuo per l'acquisto della casa con una rata di 450,00 €/mese e mi sono arretrato di 8 rate, ho diversi finanziamenti in corso per l'acquisto della macchina, del computer e del cellulare e altri elettrodomestici pari a € 300,00 €/mese e mi sono arretrato di 5 rate, ho ricevuto una cartella esattoriale per diverse migliaia di euro per imposte comunali non pagate, ho le bollette delle utenze della casa da pagare, ho una famiglia composta da 4 persone e sono l'unico produttore di reddito con uno stipendio di 1.500,00 €/mese.

    Per soddisfare anche i lettori più attenti, aggiungiamo che la definizione di stato di sovra-indebitamento trova la collocazione nell'art. 6, nr. 2 lettera a della legge 3/2012 ovvero il sovra-indebitamento “è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Per patrimonio prontamente liquidabile si intende quello che nell'immediato può essere trasformato in “liquidità” per pagare i propri debiti: a titolo esemplificativo titoli azionari, quote in fondi comuni di investimento, insomma tutto quelle attività che nel giro di pochi giorni possono essere cedute sul mercato al fine di poter riceverne il controvalore in danaro.

     La novella si affianca a quelle già previste dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/42) consentendo così, a tutti coloro che erano esclusi dalle opportunità offerte dalla richiamata norma, di poter soddisfare in qualche modo i propri creditori e liberarsi dai debiti. Rispondiamo quindi alla domanda che più spesso ci viene rivolta: Chi può godere dei benefici previsti dalla legge 3/2012? Alla domanda rispondiamo con vero piacere in quanto la platea dei soggetti che possono avvalersi della procedura sono tanti e nello specifico rientrano:

A) piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
B) professionisti;
C) gli enti non commerciali (fondazioni e associazioni);
D) le start up innovative, ex art. 3122 D.L. 179/12
E) lavoratori autonomi;
F) gli imprenditori agricoli;
G) il consumatore.

    Fermo restando per le categorie dalla lettera A alla lettera F, a cui ci si deve rifare ad altre norme per inquadrarne la definizione, l'unico soggetto positivamente individuato dalla Legge 3/2012 ex art. 6, comma 2, lettera b è il consumatore; il suo inquadramento e definizione è stato mutuato in qualche modo dal codice del consumo e che così viene definito “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta(...)”.

     Benefici sono previsti anche per i soggetti falliti con debiti residuati e non onorati dalla procedura concorsuale. Per la loro “liberazione dai debiti concorsuali”si può ricorrere alla procedura di esdebitazione prevista dall'art. 14 terdicies della citata legge che così recita: “Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”.

I motivi di esclusione.

    La normativa, al fine di non consentire un uso distorto, prevede delle specifiche situazioni in cui non è consentito attivare la procedura di sovra-indebitamento. Si sottolinea che, sono esclusi dal poter utilizzare la Legge 3/12 coloro i quali:
  • nei 5 anni precedenti hanno già goduto dei benefici della legge sul sovra-indebitamento;
  • per cause a loro imputabili è stato emesso un provvedimento di annullamento o revoca di un accordo o piano del consumatore omologato;
  • hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale


RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

     Nella maggior parte dei casi, assistiamo ad una seria difficoltà nella ricostruzione dei debiti. Il più delle volte i nostri assistiti, che sono dei consumatori, si ritrovano in uno stato depressivo confusionale e, non avendo avuto in passato una oculata gestione delle loro risorse, né tantomento una seppur lontana “contabilità”, non sono nell'immediato in grado di fornirci le risposte sulla reale situazione debitoria.
     Considerati quelli che sono i risvolti negativi appena evidenziati, molte sono le ore che dedichiamo alle suddette attività nella puntuale analisi e rielaborazione della reale situazione attiva e passiva del richiedente. Richiesta di estratti di ruolo sia con gli Enti che con Equitalia per avere la situazione di debiti erariali, sanzioni amministrative, interessi ed altro; contatti con gli istituti di credito per sapere quante rate non sono state pagate e le eventuali ulteriori spese; contatti con le società finanziarie per avere il saldo dello scaduto e del residuo.

     Avvertiamo nei nostri clienti e probabilmente nel lettore molta sfiducia iniziale, frustrazione e sconforto. Vogliamo però rasserenare tutti che TALE SITUAZIONE non dura molto! Lo stato d'animo si trasforma in ottimismo non appena fatta la ricostruzione di tutti i debiti e delle attività iniziamo a proporre le possibilità di risanamento. Sappiamo benissimo che spesso, purtroppo, si devono cedere beni importanti legati alla storia della propria famiglia e questo rattrista e fa male, ma lo sforzo ed il sacrificio sono fatti per un fine importante che non può che aiutare.
Certo, tutto dovrà passare al vaglio sia del Tribunale, del gestore della crisi e dei terzi (i creditori qualora si scelga la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti) ma i benefici sono innegabili e vale la pena fare una verifica per valutare se la propria posizione è reversibile. I costi non sono proibitivi e i vantaggi sono sotto gli occhi di tutti.
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Per etica sociale e responsabilità professionale, nella certezza che il nostro ruolo di tecnici sia forse l'ultimo baluardo per quanti si trovano in difficoltà, abbiamo deciso, in maniera del tutto disinteressata, di fornire informazioni a quanti abbiano la necessità di avere ulteriori chiarimenti sulle possibilità offerte dalla legge 3/12.

Pertanto risponderemo alle Vostre domande al seguente indirizzo di posta elettronica PostMaster@AnpLegal.Eu oppure potete visitare la nostra pagina facebook “Sportello informazioni Legge 3/2012 - c.d. legge antisuicidi” dove abbiamo deciso in maniera gratuita di pubblicare le informazioni più interessanti e beneficio di tutti. Cnsapevoli del fatto che la conoscenza non può che aiutare tutti a vivere in un mondo migliore.

LEONARDO ANDRIULO
ABOGADO/AVVOCATO