La Corte di Cassazione premette che, com’è noto, il testamento olografo dev’essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore: è certo che la completa indicazione della data costituisce un requisito essenziale di forma del testamento olografo in quanto la mancanza di una data autografa comporta l’annullabilità del testamento per vizio di forma (ex multis, Cass. n. 7783/2001), mentre, ai sensi dell’art. 602 comma 3 c.c., la prova della “non verità” della data è ammessa, tra l’altro, quando, come nel caso in esame, si tratta della priorità di data tra più testamenti. Da tale disposizione si deduce che mentre la data falsa (a differenza, per quanto sopra evidenziato, della mancanza di data) non può ritenersi di per sé causa di invalidità del testamento, quale mero vizio di forma, l’azione di nullità diretta da accertare la falsità o, secondo la letterale enunciazione dell’art. 602 c.c., la non verità della data – comportando detta falsità una violazione di diritto sostanziale – è invece esperibile quando vi sia un interesse giuridico a dedurla.
Tale soluzione appare conforme al recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di lui l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. Ss.Uu. n.12307/2015). Da ciò discende che anche l’onere di dimostrare la “non verità” della data indicata dal de cuius nel testamento deve ritenersi posto a carico di colui che detta data contesti, anche nel caso in cui, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che, come nel caso di specie, non risulti da elementi intrinseci della scheda testamentaria. Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, può essere rettificata dal giudice, solo, tuttavia, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, cosi da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto (Cass. 1374/1964 e 10613/2016).
Pertanto per quanto detto in epigrafe la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22197 del 22/09/2017 ha fissato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell’onere della relativa prova”.