Tale soluzione appare conforme al recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di lui l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. Ss.Uu. n.12307/2015). Da ciò discende che anche l’onere di dimostrare la “non verità” della data indicata dal de cuius nel testamento deve ritenersi posto a carico di colui che detta data contesti, anche nel caso in cui, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che, come nel caso di specie, non risulti da elementi intrinseci della scheda testamentaria. Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, può essere rettificata dal giudice, solo, tuttavia, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, cosi da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto (Cass. 1374/1964 e 10613/2016).
Pertanto per quanto detto in epigrafe la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22197 del 22/09/2017 ha fissato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell’onere della relativa prova”.