Con la sentenza n. 12995 del 24 luglio 2012 i giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione hanno affermato che non c'è illecito disciplinare, per i notai, al di fuori da quelli tipizzati dopo la riforma del 2006.
Gli Ermellini rilevano, infatti, come nell'ambito della responsabilità disciplinare dei notai, anche nel rispetto dei principi costituzionali, con la riforma del 2006 il legislatore ha inteso tipizzare i comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Alla stregua della nuova formulazione della L. 99/1913, art. 147, non vi è pertanto spazio per l'esistenza di illeciti non suscettibili di essere ricondotti in una delle categorie delineate dalle lettere a), b) e c) dello stesso art. 147.
Per la Corte sbaglia dunque la sentenza di merito quando afferma la responsabilità del notaio che sarebbe venuto meno all'obbligo, imposto dall'art. 620, co. 3, della legge notarile, di descrivere lo stato della scheda testamentaria per non aver riportato sul retro del foglio la presenza di segni grafici indecifrabili e definiti dallo stesso giudice a quo «di incomprensibile significato». Sottolinea il Giudice delle leggi come l'osservanza dell'adempimento descrittivo di cui al citato art. 620, co. 3, sia imposta per la necessità che dal verbale risulti l'esatto stato del documento, da ritenersi comprensivo anche di ogni segno grafico su di esso apposto. Pertanto, se anche i segni grafici in esame andavano riportati nel verbale, tuttavia per la Corte si tratta, nel caso di specie, di una omissione che, non comportando nullità dell'atto, costituisce una mera irregolarità, non integrante alcun illecito disciplinare. Né la natura di illecito disciplinare può essere sostenuta mediante il richiamo all'art. 136 della legge notarile, limitandosi tale norma a descrivere le sanzioni dell'avvertimento e della censura, senza indicare il precetto disciplinare cui esse rispettivamente si applicano.
Deve escludersi, pertanto, conclude la Corte, che le sanzioni da ultimo indicate possano essere applicate in via residuale a qualsiasi violazione di legge, senza che ne sia espressamente prevista la rilevanza disciplinare
Per la Corte sbaglia dunque la sentenza di merito quando afferma la responsabilità del notaio che sarebbe venuto meno all'obbligo, imposto dall'art. 620, co. 3, della legge notarile, di descrivere lo stato della scheda testamentaria per non aver riportato sul retro del foglio la presenza di segni grafici indecifrabili e definiti dallo stesso giudice a quo «di incomprensibile significato»