In primis per argomentare l’istituto necessita analizzare le disposizioni circa le proprie spoglie e la sepoltura come contenuto del testamento.
La Suprema Corte[1]ritorna con la pronunzia sopra riportata sul tema delle disposizioni di ultima volontà a carattere non patrimoniale, con cui il soggetto stabilisce le modalità della propria sepoltura.
Si conferma l'indirizzo secondo cui la persona che intende compiutamente disporre dei propri interessi, non solo strettamente materiali e patrimoniali , per il tempo in cui non sarà più in vita, può utilizzare innanzitutto lo strumento del testamento, poiché questo, oltre alla designazione dei destinatari (eredi e legatari) del proprio patrimonio, può prevedere anche clausole diverse, trattandosi di un negozio dispositivo, contenente un'autoregolamentazione di interessi non necessariamente di natura patrimoniale[2]
Infatti, in base all'art. 587, comma 2, c.c., le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente, cioè permette, poiché le considera lecite, siano contemplate in un negozio testamentario, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, non solo in presenza dell'istituzione di eredi o di legatari, ma anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Fra le clausole non patrimoniali , che pur non essendo espressamente previste dal legislatore, vengono ammesse come possibile contenuto del testamento, particolare rilievo rivestono quelle circa la propria cerimonia funebre e la propria sepoltura[3].
Oltre alla fattispecie testamentaria è bene notare che in dottrina, nonché in giurisprudenza vigono esperienze giuridiche di sicura rilevanza che si dimostrano atte a rendere valide le disposizioni del de cuiuis
In relazione al mandato post mortem riguardante la sepoltura, va segnalato l’inquadramento giurisprudenziale che individua nella figura del mandatario il soggetto giuridico preposto all’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
La giurisprudenza infatti inquadra nella figura del mandato post mortem exequendum la fattispecie delle disposizioni espresse non attraverso il testamento circa il proprio funerale o la sepoltura. Viene, così, ritenuto valido il mandato, che debba essere eseguito dopo la morte del mandante, avente ad oggetto la tumulazione delle spoglie di questi, anche in difformità della volontà del coniuge superstite del mandante[4]
Una figura rilevante ai fini successori, che viene inquadrata nello schema negoziale in esame, è, poi, quella dell'esecutore testamentario.
Quest'ultimo agirebbe come un vero e proprio mandatario post mortem, con il compito di portare a termine l'incarico specifico conferitogli dal testatore e consistente, ad esempio, nell'adoperarsi affinché si compiano effettivamente, con le previste modalità, gli atti di culto secondo lo schema del mandato post mortem exequendum[5]
A questa tesi si è obiettato che l'esecutore testamentario speciale non agisce quale rappresentante del testatore, ma in nome proprio e nell'interesse pubblico a che siano esattamente eseguite le disposizioni testamentarie : egli sarebbe, in definitiva, titolare di un vero e proprio ufficio di diritto privato a costituzione volontaria.
Pertanto ai fini in esame si potrebbe ipotizzare a ben vedere l’utilizzo di dette figure giuridiche previste dal legislatore, confermate dalla dottrina e dalla giurisprudenza esaminante.
 
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Per la dottrina, si vedano: Petrone, voce Sepolcro e sepoltura (diritto privato), in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, p. 37 ss.; Bonanni Di Ocre, Mandato ad eligendum sepulchrum post mortem mandatoris e conflitti in tema di sepoltura, in Dir. eccl., 1964, I, p. 122, nonché Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 122 e p. 147, per la libertà delle forme con cui l'incarico stesso può essere conferito
 
 


[1]Cassazione civile  , 12/07/2006, n. 15873, sez. II - Riv. notariato 2007, 3, 690 [2]così, G.B. Ferri, Il negozio giuridico fra libertà e norma, 5 ed., Rimini, 1995, p. 107; Russo, Doria e Lener, Istituzioni delle leggi civili, Padova, 2001, p. 353; Trabucchi, L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 61 ss.; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954. ContraBigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Successioni, t. II, Torino, 1982, p. 111, secondo cui il contenuto del testamento può consistere esclusivamente in disposizioni di carattere patrimoniale, mentre, con riguardo alle disposizioni menzionate dal comma 2 dell'art. 587, il documento testamentario funge solo da «veicolo emissivo»; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995, p. 135. [3]così, Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 42 ed., Padova, 2005, p. 438, nt. 1; Barassi, Le successioni per causa di morte, 3 ed., Milano, 1947, p. 303. ContraAzzariti, voce Successioni (diritto civile): successione testamentaria, in Noviss. dig. it., XVIII, Torino, 1977, p. 822. Circa la materia del diritto al sepolcro, si segnala, da ultimo, Musolino, Il diritto di sepolcro: un diritto al plurale, in questa Rivista, 2001, p. 471. [4]oltre alla pronunzia in epigrafe, in questo senso anche Cass., 9 maggio 1969, n. 1584, cit.; Trib. Palermo, 16 marzo 2000, in Contratti, 2000, p. 1101, con nota di Bonilini, e Giust. civ., 2001, I, p. 540, secondo le quali l'incarico conferito in vita affinché le proprie spoglie abbiano una determinata sepoltura costituisce un mandato post mortem, avente ad oggetto il compimento di un'attività giuridica la cui utilità viene ad esistenza in epoca successiva alla morte del mandante. [5]Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, III, Milano, 1947, p. 535.