Non necessariamente l'eredità porta un arricchimento dell'erede; essa, infatti può anche risultare passiva. Ciò avviene quando le obbligazioni a carico del defunto superano in valore le attività, cioè i beni mobili ed immobili, che, a seguito della successione, vengono trasmesse  agli eredi. L'operazione in questo caso non è conveniente e ha serie probabilità di non essere accettata dai soggetti chiamati all'eredità.
 

Ancor più grave sarebbe la situazione degli eredi, che, ignari delle passività dell'eredità, l'accettassero magari allettati dai beni in proprietà del defunto, peraltro di facile individuazione, senza tener conto dei debiti, spesso non facilmente conoscibili da soggetti diversi da chi li ha contratti.
 

Per questi motivi, il legislatore ha previsto una forma particolare di accettazione a favore di quegli eredi prudenti, che prima di accettare, intendano verificare l'effettiva consistenza del patrimonio, di cui sono chiamati ad essere titolari. E' l'accettazione con il beneficio di inventario, cioè la facoltà di accettare l'eredità, solo al termine di un procedimento, regolato dal codice civile, nel corso del quale viene redatto un rendiconto complessivo (appunto, un inventario) della situazione patrimoniale del defunto, riservando l'accettazione definitiva agli esiti del rendiconto.
 

L'accettazione col beneficio d'inventario è contenuta in una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente per il luogo in cui si è aperta la successione e deve essere preceduta o seguita dalla materiale formazione dell'inventario, anche questo redatto dal cancelliere o da un notaio, designato dal defunto nel testamento o, in difetto, nominato dal Tribunale.
 

Se il chiamato all'eredità è, a qualsiasi titolo, in possesso dei beni,  l'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, con possibilità di una proroga per ulteriori tre mesi, concessa dal tribunale. Trascorsi i termini stabiliti, se l'inventario non è completato, il chiamato è considerato erede a tutti gli effetti.
 

Se, invece il chiamato non è in possesso dei beni ereditari il termine per l'accettazione con il beneficio d'inventario non decorre dall'apertura della successione, ma dalla sua dichiarazione con la quale accetta l'eredità col beneficio; anch'egli deve rispettare i termini di tre mesi (prorogabili) per la redazione dell'inventario. In questo caso, però, se il termine non è rispettato, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
 

La legge stabilisce, poi, un ulteriore, importante beneficio per gli eredi che si sono avvalsi della facoltà di accettare con il beneficio d'inventario:  il patrimonio del defunto rimane definitivamente separato da quello dell'erede. In altre parole, l'erede conserva nei confronti dell'eredità tutti i diritti e gli obblighi del defunto, ma non è tenuto a pagare i debiti ereditari se non fino alla concorrenza del valore dei beni pervenutigli in eredità. In altre parole, per lui l'eredità non sarà mai passiva, potendo solo arrivare ad un pareggio tra attivo e passivo e non intaccando così il patrimonio dell'erede.
 

L'accettazione con il beneficio d'inventario è una facoltà che la legge concede al chiamato, ma diventa, invece, un obbligo quando gli eredi sono minori (dunque, per chi esercita la potestà genitoriale su di loro), persone interdette (compete al tutore) o inabilitate (al curatore), persone giuridiche, fondazioni ed enti non riconosciuti (associazioni, comitati, ecc.).