Di recente mi sono imbattuto in una puntata della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” e precisamente “il Tocco d’artista”.
(Per chi volesse http://www.youtube.com/watch?v=J38AZP8qkH4).
Mi ha incuriosito in particolare la figura di un “perito Calligrafo”, tale Boscarino, agente della Polizia scientifica di Vigata, che su richiesta del mitico Commissario ha svolto delle indagini su un testamento olografo.
Lungi da me dal contestare la fortunata serie televisiva, ho però trovato errato e frettoloso lo scorcio professionale che nella fiction è stato mostrato e che verosimilmente nell’immaginario collettivo rischia di rappresentarne la figura e l’operato.

Il caso.
In seguito alla morte di un orafo viene ritrovato nella casa di questi un testamento olografo; al fine di verificarne la riconducibilità alla mano del de cuius è stato sottoposto all’attenzione di un “perito calligrafo”, appunto Boscarino, agente  della polizia scientifica, che, senza avere alcun documento comparativo, in un primo momento ha affermato che nel testamento “c’è qualcosa che non va” , indicando e giustificando l’anomalia riscontrata nella differente vergatura della lettera “b”;
Nella specie, con l’ausilio delle immagini, si evidenziava come all’interno del testo dell’olografo vi era una lettera “b” calligrafica mentre la stessa lettera (ma nella firma…)  era vergata in stampato minuscolo.

C’è da dire, tuttavia, che il valente agente precisava che per essere più sicuro delle proprie affermazioni occorreva un “testo base di sicura attribuzione al soggetto, che ne so una ricevuta privata, una lista della spesa”; ed ecco che come d’incanto il commissario gli mostrava una foto, pare appartenuta all’orafo, nella quale erano vergati alcuni scritti (una cifra e due parole); appena visto tale scritto il nostro perito, immediatamente e senza tentennamenti, sentenziava: “il testamento è falso ne sono certo”.

 Finiva qui la fugace comparsa dell’agente Boscarino, ma tanto è bastato per trasmettere a milioni di telespettatori un messaggio chiaro, ovvero: il perito grafico è in grado di verificare la veridicità di un documento olografo senza documenti di comparazione e può in pochi secondi arrivare ad una conclusione certa avendo a disposizione anche uno o pochi documenti di confronto, di qualsiasi natura.
Parafrasando Camilleri mi verrebbe da dire: E questo che mi viene a significare???.
È vero è una fiction ma non credo sia corretto svilire così la nostra professione; pur consapevole che nella realtà, nello svolgimento degli incarichi a noi affidati, semplici o complessi che siano, ciò non avvenga, ho sentito l’esigenza di muovere delle contestazioni a tale messaggio, non tanto squisitamente tecniche, ma basate sulla logica e il buon senso.

Prima contestazione: come può un professionista (perito grafico o calligrafo come anacronisticamente definito nella fiction) avanzare affermazioni circa la riconducibilità di un testamento olografo senza aver osservato alcun documento di comparazione? E' come fare un identikit senza alcun tipo di indicazione somatica, o come fare una diagnosi senza aver visitato il paziente. Ed ancora come è possibile omettere che la firma sia un concetto grafico che può esulare dal testo sovrastante assumendo forme e contenuti  sostanziali differenti; ciò è notorio! . Può bastare una lettera B vergata in una forma differente (perlopiù nella firma) a fondare un giudizio di non identità.?
Seconda contestazione: può un perito grafico arrivare alla certezza nel proprio giudizio senza accertarsi della provenienza dello scritto di comparazione utilizzato?
Ed è possibile rilasciare un giudizio di certezza dopo aver visionato qualche documento di comparazione per pochi secondi senza alcun tipo di osservazione tecnica della scrittura?
Certamente la nostra figura e nella specie quella della polizia scientifica non è stata molto edificante, visto che tra l’altro, alla fine, si è scoperto come il testamento in questione fosse stato vergato dal de cuius.! (Altro messaggio negativo che colpisce la  validità e la portata della consulenza grafologica!)
Sarebbe stata buona norma da parte della produzione, quantomeno, richiedere una consulenza a un grafologo giudiziario che certamente avrebbe evitato la distorta esposizione mediatica della nostra professione.
E tutto questo nell’ambito di una problematica quale è quella del testamento olografo che a ragione può considerarsi, per il grafologo giudiziario, la prova assoluta, la prova principe.
Ciò per i seguenti ordini di motivi:
  • il primo per l’eterogeneità dei simboli grafici nel quale ci si può imbattere (cifre, stampatello, corsivo, script, disomogeneità tra testo e firma, ecc…);
  •  per le numerosissime varianti che possono comporre lo stesso da un punto di vista oggettivo (supporto sul quale è stato vergato ed il mezzo scrivente utilizzato, postura ecc… );
  • L’innumerevole casistica degli interventi “esterni” quali altra mano o comunque di terzi condizionamenti  (olografo parzialmente redatto dal de cuius, oppure solo firmato dallo stesso e magari scritto da altra persona, mano aiutata, mano inerte, mano forzata;
  • Le complicazioni giuridiche ed interpretative (cd. extragrafiche) quali l’olografo senza data o con data errata o futura (ad esempio natale 2012), testamento redatto in dialetto, testamento redatto da analfabeta,  testamento a matita o con penna cancellabile, abrasioni e cancellature con scritture sovrastanti.
Ecco perché nella realtà, nell’analisi tecnica del testamento olografo, non sono ammessi condizionamenti o congetture, perché il nostro scopo è quello di far conoscere al giudice la verità e non altro; Ecco perché nel peculiare esame del testamento olografo l’attenzione del perito deve essere massima, perché siamo professionisti e non i “Boscarino” di turno.
La grafologia rifiuta le congetture. Se non si riscontrano delle prove tangibili, inoppugnabili della genuinità o della falsità di una scrittura dice chiaramente “mi mancano le prove non posso pronunciarmi”. E al Giudice davanti al dubbio motivato della scienza, spetta a sua volta astenersi. Se si perviene al dubbio si proclama il dubbio. Che problema c’è?,  non è più onesto e saggio dire non ho le prove, mi astengo. (Michon,1880pp13-14, da   Grafologicamente CEDIS ed.)
 
Scheda
Testamento olografo – precauzioni per l’uso
- 1 Osservare (rectius: Ispezionare) l’originale presso lo studio notarile che ne ha curato la pubblicazione; successivamente a tale atto si ricorda che il testamento olografo è un atto pubblico. Tale natura ci consente di richiederne e acquisirne copia e soprattutto di ispezionare l’originale; la legge sull’ordinamento del notariato, la n.89/1913, come modificata dal D.lgs n.110/2010, prevede la possibilità di procedere non solo all’ispezione dell’olografo ma anche di richiedere il rilascio di copia su supporto informatico (usb, fotocamera, ecc..)

 - 2 Richiedere e/o ricercare, ove possibile, documentazione di comparazione coeva, in originale e di certa provenienza (atti pubblici, certificazioni di notorietà o similari); è di notevole importanza che la documentazione di comparazione abbia questi tre requisiti in quanto ciò riveste il nostro elaborato di autorevolezza e lo copre da eventuali contestazioni, quantomeno relativamente alla autenticità delle scritture di comparazione; di contro, in mancanza di tutti e tre i requisiti, il perito non può che astenersi dall’eseguire l’incarico.

 -3 anamnesi grafica del soggetto osservando scritti di comparazione risalenti ad anni (anche decenni) precedenti e successivi alla data di redazione dell’olografo, richiedere cartelle cliniche del de cuius ed in genere assumere informazioni sul suo stato di salute, conoscere la sua storia personale e in particolare quella finale, evitando però di farsi condizionare.