Il testamento è l'atto con il quale un soggetto (detto testatore) dispone della destinazione del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
 

Come è noto, il testamento è sempre revocabile da parte dello stesso testatore, nel senso che egli può annullarlo (o, più correttamente, togliere ad esso valore) o modificarlo. Questo principio è assoluto, non è in nessun caso derogabile e non hanno alcun valore neppure eventuali clausole in tal senso apposte dallo stesso testatore nel testamento. Il legislatore ha voluto con queste norme garantire la possibilità di disporre delle proprie sostanze per l'epoca successiva alla morte, come piena manifestazione di libertà dell'individuo.
 

Come "si fa testamento"? Bisogna subito chiarire che il testamento ha delle forme strettamente previste dalla legge e, innanzitutto, la forma scritta, in difetto della quale, il testamento non ha alcun valore. Altra cosa è il discorso delle formule rituali, quali, "io sottoscritto, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, …"; queste formule non sono richieste dalla legge, oltre a risultare assolutamente inutili.
 

La legge stabilisce tre forme ordinarie per redigere un testamento.
 

Il testamento olografo è quello comunemente più utilizzato, perché il più semplice. Consiste nel disporre con un atto interamente scritto a mano dal testatore (autografia), e da lui munito della data completa (giorno, mese ed anno, o anche un'indicazione univoca, quale Natale 2011, oppure Capodanno 2012), e della sua sottoscrizione. La mancanza di una sola di queste condizioni rende nullo il testamento.  L'autografia garantisce della corretta provenienza del testamento dalla persona del testatore; la data è indicativa del momento in cui il testamento è stato redatto, sia per l'accertamento delle condizioni mentali del testatore nel giorno in cui lo ha redatto, sia nel caso in cui vi sia più di un testamento, perché in tal caso l'unico ad aver valore è l'ultimo; la sottoscrizione serve ad individuare il testatore.
 

Il testamento pubblico è redatto da un notaio, che, alla presenza di due testimoni, raccoglie nell'atto le volontà del testatore, che lo sottoscrive, insieme al notaio ed ai testimoni. Nonostante l'attributo di "pubblico", non si deve pensare che questo testamento sia accessibile a chiunque, prima dell'apertura della successione. L'atto è comunque riservato e conservato dal notaio in originale, senza possibilità di accesso neppure da parte dei soggetti che sono potenziali successori del testatore.
 

Il testamento segreto è una sorta di miscellanea dei due precedenti: l'atto (o scheda testamentaria) è scritto e sottoscritto direttamente dal testatore (o anche da altro soggetto), e viene consegnato personalmente dal testatore ad un notaio, che di tale consegna redige un verbale. In questo tipo di testamento, l'atto pubblico è soltanto il verbale di consegna e non la scheda testamentaria, che rimane segreta e custodita dal notaio. Non è richiesta per la scheda l'autografia, in quanto questa viene consegnata al notaio dallo stesso testatore, né la data, perché l'atto si intende perfezionato nel giorno della consegna, riportato sul verbale pubblico.

 

Esistono poi delle forme di testamenti speciali, che sono previsti dalla legge in particolari circostanze nelle quali non è possibile o anche solo non è agevole ricorrere al notaio. Sono i casi di calamità naturali, epidemie, infortuni, oppure a bordo di una nave o di un aereo; vi sono anche forme previste per i militari al seguito delle forze armate dello Stato, in zona di operazioni belliche, o che sono prigionieri presso il nemico, o sono di presidio fuori dello Stato. Senza scendere in dettagli, va solo specificato che tutti questi testamenti conservano la loro validità solo per i tre mesi successivi alla cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forma ordinarie, oppure dopo che questi abbia raggiunto un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.