Per le sue caratteristiche, però, il legislatore ha predisposto due presupposti in presenza dei quali la donazione, che non sia rimuneratoroia o obnuziale , può essere revocata:
1) ingratitudine del donatario
2) sopravvenienza di figli

Ingratitudine del donatario
Ai sensi dell’art. 801 c.c., è concesso al donante di revocare la donazione eseguita a favore di colui che abbia attentato alla sua vita, a quella dei suoi discendenti o del coniuge secondo le previsioni di cui all’art. 463 c.c., numeri 1, 2 e 3. La revoca è, altresì, ammessa nel caso in cui il donatario abbia gravemente ingiuriato il donante (è il caso, ad es., del figlio che allontana i propri genitori di casa dopo aver ricevuto in donazione l’intero patrimonio) o gli abbia negato gli alimenti; ipotesi, quest’ultima, ammissibile solo nel caso in cui intercorra tra le parti un rapporto di parentela, affinità o coniugio.
All’uopo si precisa, che la giurisprudenza ha individuato l’ingiuria grave, quale motivo di revocazione della donazione, in quel comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, comportando l’espressione di un senti,mento di avversione che manifesti quella ingratitudine, verso chi ha beneficato l’agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass. 5-11.90, n. 10614).
L’ingiuria grave risulta, quindi, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento.
il termine per proporre domanda giudiziale la revoca in caso di ingratitudine è di un anno, che decorre a far data dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che ne giustifica la proposizione.

Sopravvenienza di figli
La revoca per sopravvenienza di figli, la cui ratio è da ricercarsi nella considerazione dell’ordinamento di favorire la famiglia del donante anche alla luce del presumibile diverso atteggiamento che sarebbe stato tenuto dal genitore stesso se consapevole della presenza di discendenti, è disciplinata dall’art. 803 c.c.. In forza della ratio descritta, essa non opera quando il donante abbia già dei figli al momento della donazione. Sul punto, occorre però precisare che la norma opera sia nel caso di nascita successiva alla donazione che in caso di scoperta dell’esistenza di figli prima ignorata, anche attraverso il riconoscimento del figlio naturale. In tal caso il donatario per evitare la revocazione, dovrà dimostrare, almeno nel caso di eventi già realizzatosi al momento della donazione, che il donante fosse a conoscenza dello stesso.
A differenza dell’azione di revocazione per ingratitudine, quella per sopravvenienza dei figli si prescrive nel termine di cinque anni, che decorre a far data dall’ultima nascita, dalla scoperta o dal riconoscimento.

Effetti della revoca

La revoca della donazione determina il sorgere, in capo al donatario o ai suoi eredi, dell’obbligo di procedere alla restituzione dei beni ricevuti e dei suoi frutti e, nel caso in questo sia stato oggetto di alienazione, del valore dell’attribuzione da calcolarsi, ex art. 807 c.c., al momento della domanda giudiziale. La revoca, quindi, non opera la retrocessione ma determina solo il sorgere del dovere di compiere il relativo atto di ritrasferimento, in mancanza del quale opererà la sentenza.
Non sono, però, pregiudicati i diritti dei terzi che abbiano acquistato, anteriormente alla domanda di revoca, diritti sui beni donati, fatti salvi, in ogni caso in caso di immobili gli effetti della trascrizione, ossia salvo il caso in cui la domanda di revocazione sia stata trascritta anteriormente all’acquisto.
Diverso è poi il caso della donazione indiretta, e nello specifico del negotium mixtum cum donationem. Nel caso ad esempio di una compravendita a prezzo di favore, integrante per l’appunto la predetta ipotesi negoziale, l’atto di liberalità indiretta, e correlativamente, l’arricchimento del beneficiario sono configurabili limitatamente alla differenza tra il valore di mercato del bene ed il suddetto prezzo. Ne consegue che , in caso di revocazione, solo quella differenza dovrà essere restituita al venditore – donante.