Il regime dell’invalidità della donazione diverge in parte da quello stabilito per i negozi e presenta numerose affinità con quello dettato per il testamento.
Ciò in quanto per entrambi gli istituti viene attribuita rilevanza al motivo.

Errore sul motivo della donazione
Ai sensi dell’art. 787 c.c. l’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, rende annullabile la donazione così come rende annullabile il testamento, qualora esso risulti dall’atto e sia l’unica ragione che abbia determinato il donante a compiere la liberalità.
All’uopo la giurisprudenza ha precisato che al fine di stabilire se se un determinato elemento della donazione sia da qualificare come motivo, per gli effetti, di cui all’art. 787 c.c., occorre procedere alla valutazione delle circostanze di fatto, connesse alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti.

Motivo illecito
La donazione può essere, altresì, nulla per illiceità del motivo, quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (art. 788 c.c.).
All’uopo occorre, però rimarcare che l’art. 788 c.c. il quale con norma analoga a quella dell’art. 626 in tema di testamenti, dispone che il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante, non postula necessariamente che il motivo sia indicato nell’atto, ma è necessario, e sufficiente, che esso si possa desumere interpretando la volontà del donante risultante dall’atto, potendo eventuali elementi interpretativi ricavabili aliunde soltanto confermare quanto già risulta dall’interpretazione dell’atto al fine di ricostruire pienamente la volontà del donante nella sua formazione. (Cass. 6-3-92 n. 2695)

Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
In tema di donazione riscontriamo, però, la stessa deroga al principio generale, secondo il quale la nullità non è sanabile e non è suscettibile di conferma, così come stabilito anche per le disposizioni testamentarie.
La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo.
Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell’art. 799 cod. civ., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione, a condizione che ciò avvenga successivamente alla morte del donante.
Per la precisione sono confermabili tutte le donazioni che non posseggono i requisiti di forma richiesti dalla legge, nonché le donazioni che hanno per oggetto beni futuri. Non sono, invece, confermabili le donazioni illecite, ossia quelle contrarie all’ordine pubblico, o al buon costume.
La convalida esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità. La manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l’adozione di formule sacramentali ed è implicita, come detto, nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa di invalidità, tuttavia se, la convalida avviene mediante atto formale, esso deve contenere i requisiti di cui all’art. 1444 c.c. per la convalida dell’atto annullabile, ossia l’indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidare. (Cass. 29- 5- 74, n. 1545)
La convalida determina che la donazione nulla diventi pienamente valida (con effetto ex tunc, ossia dal momento della stipulazione) cosicché colui che ne ha dato conferma non potrà più esercitare azione di nullità.