La donazione obbligatoria
Ai sensi dell’ art. 772 c.c., la donazione può avere ad oggetto prestazioni periodiche, ossia più prestazioni che il donante si obbliga ad eseguire a date prestabilite o saltuariamente su richiesta della parte. E’ il caso della c.d. donazione obbligatoria, ossia del contratto in forza del quale un parte si assume, per spirito di liberalità l’obbligo di eseguire una prestazione di dare a favore di un’altra.

La donazione con riserva di usufrutto
L’ art. 796 statuisce che è concesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donato a proprio vantaggio, e dopo la propria morte o trascorso un dato periodo a vantaggio di un’atra persona o anche più persone, ma congiuntamente.
Come noto, l’usufrutto è un diritto reale di godimento in forza del quale un soggetto (nudo proprietario) concede ad un altro (usufruttuario) la disponibilità materiale ed il godimento di un bene mobile o immobile. Così, ad esempio, il donante che intenda attribuire ad un figlio la propria abitazione mantenendo però la certezza giuridica di potervi continuare ad abitare potrà all’atto della donazione riservarsi il diritto di usufrutto, senza che ciò comporti un aggravamento della posizione del donatario.

La donazione rimuneratoria
La donazione ai sensi dell’art. 769 c.c. il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce un’altra
Lo spirito di liberalità o animus donandi, non si identifica necessariamente con l’intento altruistico, essendo irrilevante il motivo che ha indotto a disporre. Questa la ragione per la quale è ammessa, ex art. 770 1° comma c.c., la c.d. donazione rimuneratoria, fatta cioè per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. E’ il caso, ad esempio, del dono fatto a colui che ha aiutato il donante in un momento di difficoltà (donazione per riconoscenza) o a chi ha conseguito una laurea (donazione per meriti) o al medico per una visita fatta gratuitamente. (donazione per speciale rimunerazione).
Occorre precisare comunque che per questo tipo di donazione è prevista una disciplina diversa da quella prevista per la donazione tipica, non essendo essa soggetta a revoca e non comportando obbligo alimentare, atteso il pregresso comportamento tenuto dal donatario.

La donazione obnuziale

L’art. 785 c.c. disciplina la donazione in riguardo di matrimonio, ossia la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, dove per “determinato” si intende esprimere la necessità che entrambi gli sposi devono essere individuati. Detta donazione, che può essere effettuata sia dagli sposi tra loro sia da altri a favore di uno o di entrambe gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona, senza bisogno di accettazione, per effetto dello stesso evento nuziale.
Le vicende successive del matrimonio incidono, ai sensi dell’art. 785, 2° comma, c.c. sull’efficacia della donazione che, in caso di annullamento dello stesso, dovrà ritenersi nulla. Dal momento che l’annullamento ha effetto retroattivo, la donazione si considera come se non fosse mai stata fatta, per cui i beni donati (ed i loro frutti) devono essere restituiti al donante.
Sono previste però dell’eccezioni:
a) a favore del coniuge di buona fede (che non era a conoscenza del vizio che ha causato l’annullamento del suo matrimonio), questi non deve restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio;
b) nel caso in cui i donatari abbiano trasferito il bene dovuto ad altre persone (terzi), queste non devono restituire il bene al donante, se al momento del trasferimento erano in buona fede;
c) nel caso di donazione fatta ai figli nascituri, la donazione rimane valida ed efficace anche se dopo l’annullamento del matrimonio nel caso di matrimonio putativo.
Contrariamente a quanto descritto, non hanno alcun effetto la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento degli effetti civili.

La donazione modale

La donazione modale è, ai sensi dell’art. 793 c.c., la donazione gravata da un onere, che si concretizza in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, e come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatore è tenuto alla prestazione dedotta in contratto. Il modus è il tipico strumento mediante il quale il donante può realizzare un proprio interesse anche a carattere patrimoniale. Con la donazione modale, infatti, il donante subordina la liberalità all’adempimento, da parte del beneficiario della stessa, di un’obbligazione.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre al donante, chiunque vi abbia interesse, mentre per l’azione di risoluzione per inadempimento sono legittimati solo il donante ed i suoi eredi. A tal proposito occorre precisare che detta azione può essere esercitata solo se prevista espressamente nell’atto di donazione e non anche, come nel diverso caso della disposizione testamentaria, per il fatto che l’adempimento del modus sia stato motivo determinante dell’attribuzione patrimoniale.