1) IL DIRITTO DI VISITA A MIO FIGLIO, COLLOCATO PRESSO L’ALTRO GENITORE, VIENE MENO A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DI COVID 19 ?
Il DPCM dell’11 marzo 2020 per rispondere alla pandemia del Coronavirus non  va ad influire sui diritti del genitore non convivente con il figlio minore.
Anche in questo periodo di restrizioni ai movimenti fuori casa, è consentita la possibilità di visita  per godere dei periodi di frequentazione stabiliti nei vari provvedimenti di separazione o divorzio, ad esempio nei fine settimana e riportarli al termine all’altro genitore con cui abitano.
Il Ministero dell’interno ha difatti chiarito in una nota, rispondendo ad un genitore non convivente, che tale provvedimento non contrasta con la medesima normativa, poiché si tratta di uno spostamento in caso di necessità, pertanto consentito.
Il Governo italiano non ha fatto altro che rispondere ai vari quesiti chiarendo che: “ gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, vale a dire con educatrici o servizi sociali finanche in spazi neutri.
E’ in ogni caso raccomandato portarsi sempre con sé, oltre all’autocertificazione, la sentenza di separazione e divorzio in cui risultano i tempi di visita del genitore non collocatario.
E se la madre separata non fa vedere i bambini per paura del coronavirus, che fare?
Questo è un comportamento illecito, anche nel corso dell’emergenza sanitaria. Infatti, a meno che non si abbiamo validi e concreti dubbi che l’ex coniuge separato o divorziato sia un soggetto a rischio, non si può limitare il diritto di visita stabilito dal giudice o concordato al momento del divorzio/separazione. Va da sé che molto è lasciato al buon senso dei genitori separati. Quindi limitare la visita è giustificabile solo se l’ex presenta sintomi influenzali tipici del coronavirus o ha amici o parenti positivi.
In caso contrario, trattasi di un comportamento che viola il diritto fondamentale di ogni separazione che è quello alla bigenitorialità, di cui si dovrà rispondere in tribunale.
2) DEVO VERSARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ANCHE SE NON STO LAVORANDO A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS?
Molti padri separati o divorziato non saranno oggettivamente in grado di versare regolarmente l’importo periodico previsto in sede di separazione o divorzio come contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore della moglie.
Le conseguenze per il mancato versamento, integrale o parziale, degli alimenti sono due:

  • subire un’azione esecutiva di recupero del credito (pignoramento in casa, dei conti correnti, dello stipendio e degli immobili ovvero ipoteca sulla casa del marito);
  • subire una querela per violazione dell’art. 570 bis c.p. (che punisce chi viola gli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale) 

I possibili correttivi per il padre separato in difficoltà fanno riferimento all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore” prevista dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano che pertanto può legittimare il marito a concordare con la moglie una sospensione o riduzione del mantenimento già stabilito in sede di separazione o divorzio: ciò significa la sottoscrizione di un accordo tra i coniugi separati o divorziati che dovrà poi essere autorizzato dal tribunale. Non basta quindi una lettera del marito od un accordo scritto o verbale solo tra i coniugi.
In caso di conflittualità, occorrerà procedere per gradi, affidandosi a un avvocato che formalizzerà con la massima urgenza la situazione di impossibilità al versamento, con i giustificativi del caso. Successivamente occorrerà depositare un ricorso in tribunale per un provvedimento d’urgenza che autorizzi la riduzione/sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale. Lo stesso vale per l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge.
Agendo come sopra descritto è possibile mitigare e/o eliminare il rischio di una condanna penale alla reclusione fino a un anno o con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro per mancata corresponsione degli alimenti alla prole.
3) VOGLIO SEPARARMI /DIVORZIARE / CESSARE LA CONVIVENZA DA CUI HO AVUTO DEI FIGLI: POSSO FARLO IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA CORONAVIRUS?
Avvocato, questa convivenza forzata con mio marito mi dà fastidio, mi irrita. Non mi ero mai accorta di quanto fossimo distanti. Cosa posso fare?”
Questa è la domanda che una cliente ha recentemente posto.
Per tante coppie la convivenza forzata di questo momento può essere un detonatore (ci si trova a dover condividere spazi ristretti, con figli da gestire tutto il giorno, unitamente all’organizzazione in smart working, senza le ordinarie vie di fuga a cui eravamo abituati, come gli amici, gli sport, ecc).
E’ dato assodato che in generale dopo le vacanze, quando appunto le coppie passano più tempo insieme, le separazioni aumentano. La convivenza forzata fa infatti emergere problemi e contraddizioni già esistenti. Se si aggiungano l’ansia e l’angoscia, le paure e il bombardamento mediatico determinati dall’emergenza sanitaria e si ottiene un detonatore, una miscela esplosiva per la coppia.
Ovunque ci si metta, ci si può sentire fuori luogo anche dentro casa propria, con i propri affetti. 
In Cina, per esempio, dopo il blocco, le richieste di separazione sono aumentate in maniera molto significativa.
Pensi che il tuo rapporto sia giunto al termine e vorresti sapere se è possibile avviare una separazione/divorzio/regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio in questo periodo di emergenza?
La risposta è affermativa.
Si rammenta che, con l’ausilio di un avvocato di fiducia, in una prima fase, previa conferma dell’effettiva volontà di separarsi/divorziare, si tenta di norma di trovare un accordo congiunto fra i coniugi.
Detta fase si svolge stragiudizialmente e pertanto, con l’ausilio dei nuovi messi tecnologici, le comunicazioni, così come le riunioni (ad es. via Skype), possono svolgersi da remoto.
Una volta decisa la strada da perseguire e quindi se una strada consensuale o, in caso di disaccordo, quella giudiziale, sarà possibile depositare telematicamente l’atto.
Si rammenta che sebbene il Tribunale sia al momento chiuso al pubblico, tuttavia, le cancellerie sono aperte e pertanto verrà subito registrato il deposito dell’atto e affidato un un numero di ruolo e il giudice che tratterà la causa.
Verrà poi fissata udienza (tengasi presente che anche in assenza di questo periodo di emergenza sanitaria, di norma la fissazione avviene non prima di 3 o 4 mesi dalla data del deposito dell’atto).
Ovviamente, tutti quei processi contro atti violenti, per i quali è stato richiesto al giudice un ordine di protezione contro gli abusi familiari, saranno considerati come di particolare urgenza, e ci sarà un canale per loro.
Ad esempio le normali udienze presidenziali di separazione e di divorzio fissate dal tribunale durante il periodo di tale emergenza potranno slittare a data successiva, sempre se il difensore di una delle due parti non richieda mediante istanza telematica di “trattazione urgente”, indicando i motivi che possano pregiudicare o deviare il normale corso del provvedimento.
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