In sede di separazione e divorzio, il Presidente può adottare nel corso dell’udienza presidenziale i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse del coniuge e della prole (articolo 708, comma 3, del Codice di Procedura Civile).

Tali provvedimenti riguardano essenzialmente l’'assegnazione della casa familiare ed il mantenimento per il coniuge ed i figli.

Contro tali provvedimenti sono previsti due rimedi:

  1. il reclamo alla Corte d’Appello (articolo 708, comma 4, del Codice di Procedura Civile);
  2. la revoca o la modifica da parte del giudice istruttore (articolo 709, comma 4, del Codice di Procedura Civile).

Il reclamo alla Corte d’Appello

Il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti è previsto dall’articolo 708, comma 4, del Codice di Procedura Civile.

Tale istituto è stato introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ed è applicabile sia nel procedimento separazione che in quello di divorzio.

Il reclamo va proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.

La decisione sul reclamo spetta alla Corte di Appello, che decide in camera di consiglio.

La revoca e modifica da parte del Giudice istruttore

L’ articolo 709, comma 4, del Codice di Procedura Civile, come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”.

Prima della riforma del 2005, era previsto che il giudice istruttore potesse revocare o modificare i provvedimenti presidenziali solamente in presenza di un cambiamento delle circostanze o della sopravvenienza di circostanze nuove.

Il legislatore del 2005 ha eliminato ogni riferimento ai “mutamenti nelle circostanze”, richiesti nella precedente formulazione della norma.

Il problema del coordinamento tra i due rimedi

La previsione di due rimedi contro il medesimo provvedimento (reclamo da una parte, revoca e modifica dall’altra) crea una serie di problemi interpretativi e di coordinamento.

In particolare ci si chiede quali siano i limiti entro i quali il giudice istruttore potrà revocare o modificare l’ordinanza presidenziale non reclamata e più precisamente se il giudice istruttore possa oggi modificare o revocare i provvedimenti presidenziali in assenza di modifiche sopravvenute.

In base alla lettera dell'articolo 709 sembrerebbe che tali provvedimenti possano essere revocati o modificati senza limiti particolari ed anche in assenza di circostanze nuove.

A seguito dell’introduzione del reclamo avverso le medesime ordinanze, tuttavia, si impone una diversa interpretazione.

Il reclamo ed il potere di revoca/modifica, infatti, sono due istituti differenti, che, come tali, non possono non basarsi su  presupposti diversi.

Se così non fosse si avrebbe una inutile duplicazione di rimedi contro gli stessi provvedimenti, con il rischio di giudicati contrastanti.

In tal senso si è espressa la Corte di Appello di Genova, con decreto del 20 ottobre 2006, secondo cui: “La disciplina dei provvedimenti di revoca o modifica delle ordinanze presidenziali deve essere uniformata a quella prevista, per il processo cautelare, dall’art. 669-decies c.p.c.. Ne consegue che non è possibile sottoporre al Giudice istruttore una istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali che non si fondi su di un quid novi (quantomeno la miglior conoscenza di circostanze preesistenti), rispetto a quanto prospettato al Presidente del Tribunale; diversamente opinando, la cognizione della Corte d’appello e del Giudice istruttore, in prima battuta, sarebbero sovrapponibili e si finirebbe per consentire avverso un provvedimento una duplice modalità di reazione, con sostanziale inutilità del reclamo previsto dall’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c., il cui effetto potrebbe sempre essere vanificato dalla successiva decisione del Giudice istruttore, sulla scorta della medesima situazione fattuale”.

Analogamente la Corte di Appello di Bologna, con decreto del 17 maggio 2006, ha affermato: “In tema di rapporto tra reclamo e revoca/modifica dell’ordinanza presidenziale, non vi è alcuna sovrapponibilità tra le due ipotesi, in quanto il reclamo alla Corte d’appello consente di censurare profili di eventuale manifesta erroneità dei provvedimenti presidenziali, mentre la richiesta di revoca o modifica all’istruttore va correlata alla opportunità di adeguare i provvedimenti, resi all’esito di delibazione sommaria, alle risultanze acquisite nel corso della fase a cognizione piena”.

Deve ritenersi, quindi, che, in assenza di circostanze sopravvenute, la richiesta di revoca o modifica dell’ordinanza presidenziale sia inammissibile.

Cosa si intende per “mutamento nelle circostanze”?

Il concetto di “mutamento delle circostanze” deve intendersi riferito:

  • alle risultanze istruttorie intervenute nel corso del processo;
  • ai fatti nuovi rispetto a quelli esaminati in sede di udienza presidenziale;
  • ai fatti che, sebbene verificatisi anteriormente all’emanazione del provvedimento presidenziale, siano entrati nella sfera di conoscenza della parte solo successivamente alla pronuncia del provvedimento provvisorio ed urgente e che inducano ad una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto pure già noti al Presidente.