La Suprema Corte nello stabilire quando il coniuge sia in grado di versare l'assegno di mantenimento, ha considerano il caso di un idraulico, ritenendo la condizione di disoccupato inconciliabile, essendo risultato giovane e di buona salute.
Pertanto è stato rigettato il ricorso, confermando quanto sancito dalla Corte di appello di Milano, e il marito dovrà  corrispondere alla moglie e ai figli un assegno mensile di 800 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La Cassazione ha evidenziato che le dichiarazioni dei redditi del marito hanno una funzione peculiarmente fiscale e non sono vincolanti per il giudice nelle controversie diverse da quelle tributarie. Nel caso di specie non si poteva  escludere che il giovane idraulico svolgesse attività di lavoro “magari in nero”, o disponesse di altri risparmi, essendo un “soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro”.

Invero, l'art 156 c.c. sancisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di quelle altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma individuabili in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque valutabili in termini economici, differenti dal reddito e capaci di incidere sulle condizioni economiche delle parti in causa.

Si tratta per vero di un principio già affermato anche in passato dalla Suprema Corte (si veda ad esempio anche Cass. 13592/2006; Cass. 17199/2013; Cass. 18196/2015).

 Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (Cass. 4051/2007; Cass. 11729/2009) ma, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con grado di certezza; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (così, Cass. 14063/2014; Cass. 6299/2014; Cass. n. 2808/2013). Vanno, pertanto, esclusi da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile (Cass. n. 16881 del 05/07/2013) ovvero “le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà

Avv. ALBERTO SAGNA