Di recente la Corte di Cassazione ha trattato il caso di un ex-coniuge (ex moglie) che ha abbandonato il tetto coniugale per il quale l’altro coniuge (ex marito) ha chiesto l’addebito della separazione. In primo grado, veniva stabilito l’addebito alla moglie in virtù del suo allontanamento dalla casa coniugalee della relazione extraconiugale intrapresadalla stessa. In Corte d’appello l’addebito veniva revocato.
Gli Ermellini, con l’Ordinanza 14591 del 28.05.2019, rammentano che la Corte d’appello ha imputato a una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l’impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza, la causa della separazione, rilevando altresì che siffatta situazione si è verificata antecedentemente alla violazione dei doveri coniugali (obbligo di fedeltà e di coabitazione) da parte della ex moglie. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, invero, l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l’addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale (Cass. 4540/2011).
Pertanto per la Cassazione, le violazioni dei doveri coniugali di infedeltà e abbandono del tetto coniugale non sono sufficienti a far scattare l'addebito se il partner che lo richiede non dimostra che gli stessi hanno determinato la crisi di coppia. In particolare grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.