Con un recentissimo provvedimento la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2653/2021) ha deciso di revocare l’assegno divorzile per la ex-moglie che si rifiutava di reperire un impiego.
Il caso è quello di un uomo stanco di versare delle somme in favore della ex-moglie quarantaseienne e disoccupata. Quest’ultima, infatti, godeva di ottime condizioni di salute ed era perfettamente in grado di intraprendere un’attività lavorativa per rendersi indipendente economicamente, ma si rifiutava anche solo di cercare un lavoro. La motivazione? A detta della stessa, l’elevato tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e l’impossibilità di reperire un impiego a causa della prolungata assenza dal mondo del lavoro.
La vicenda giudiziaria ha visto il Tribunale di primo grado riconoscere l’assegno in favore della donna, poiché priva di occupazione lavorativa. Suddetto provvedimento è stato poi impugnato dall’ex-marito e revocato nel giudizio di appello. L’uomo ha proposto impugnazione ritenendo ingiusto versare delle somme alla ex-moglie che ben avrebbe potuto rendersi economicamente indipendente, poiché non affetta da patologie o malattie e di appena 46 anni di età.
La donna a seguito della revoca dell’assegno divorzile, proponeva ricorso in Cassazione. La stessa sottolineava delle errate valutazioni da parte della Corte di Appello in merito alle seguenti circostanze:
  1. Il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio;
  2. La valutazione solo astratta dell’idoneità della stessa a svolgere un’attività lavorativa;
  3. L’uscita dal mondo del lavoro da circa 20 anni e quindi la difficoltà nel reperire un impiego;
  4. L’impossibilità di rendersi autonoma economicamente pur reperendo un’occupazione.
La Cassazione ha respinto il ricorso della donna adducendo le seguenti motivazioni:
  • è stato provato nel corso dei precedenti giudizi, di merito e di gravame, che il tenore di vita matrimoniale non era elevato;
  • il diritto all’assegno è stato revocato a seguito dell’accertata nuova convivenza instaurata dalla donna;
  • nel disporre suddetta revoca la Corte di Appello ha compiutamente valutato la possibilità per la donna di reperire un impiego stabile, stante l’età e l’assenza di malattie;
  • la Corte ha altresì valutato negativamente la condotta della donna che teneva un “atteggiamento particolarmente rinunciatario” nella ricerca di un lavoro.
Queste le principali ragioni per cui il ricorso presentato in Cassazione dalla ex-moglie è stato rigettato, confermando la revoca dell’assegno divorzile che in precedenza l’ex-marito era tenuto a versare alla stessa.
Non v’è dubbio che l’atteggiamento lassista della donna nella ricerca del lavoro e l’inizio di una nuova convivenza da parte della stessa con un altro partner abbiano determinato i giudici della Suprema Corte a confermare la decisione assunta in appello, “liberando” il marito dalla corresponsione di una somma a cui l’ex-moglie non aveva più alcun diritto.
Infatti, il presupposto fondamentale per ottenere suddetto riconoscimento, è l’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento per ragioni non dipendenti dalla propria volontà; solo successivamente all’accertamento di suddetto presupposto, si stabilisce la misura dell’assegno considerando la proporzionalità della somma assegnata in considerazione dei redditi del marito, il contributo di fatto dato dalla donna alla famiglia in costanza di matrimonio e la durata del matrimonio.
Tuttavia, se successivamente la donna instaura una nuova relazione stabile (quale ad es. una convivenza more uxorio) perde il diritto alla corresponsione dell’assegno poiché la nuova relazione è sostanzialmente basata sui presupposti che reggono il matrimonio pertanto verrà meno l’obbligo di sostegno economico da parte dell’ex-marito.
Concludendo: la ex-moglie perde il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile se la mancanza dei mezzi per rendersi economicamente indipendente è dovuta a cause alla stessa imputabili o se instaura una nuova relazione stabile; tali circostanze, infatti, fanno venire meno i presupposti su cui si basa il riconoscimento del suddetto diritto.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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