Un motivo di conflitto tra i coniugi in fase di separazione riguarda le spese di natura straordinaria effettuate da entrambi sulla casa familiare che però è intestata ad uno solo di essi.
Bisogna premettere che la separazione scioglie la comunione legale, ai sensi dell’art. 191 c.c.: quindi, con la separazione, ciascun coniuge dovrebbe restituire all’altro le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per soddisfare bisogni di natura personale e non familiare, laddove per bisogni familiari si intendono, ex art. 192 c.c., quelli di mantenimento della famiglia e dei figli, di istruzione, ecc..
Capita spesso che con la separazione personale, il coniuge non proprietario della casa familiare chieda all’altro il rimborso di quanto speso con il proprio patrimonio per ristrutturare l’abitazione.
Per questa fattispecie non esiste un dettato legislativo specifico ed il più generale riferimento normativo è contenuto nell’art. 1150 c.c., intitolato “Riparazioni, miglioramenti e addizioni”, in forza del quale il possessore che abbia apportato miglioramenti, riparazioni, addizioni ad un immobile di proprietà altrui avrebbe diritto di ottenere il rimborso delle spese effettuate oltre che un equo indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 1150, comma 3 c.c..
Lo scopo sotteso all’art. 1150 c.c. è quello  di evitare che il contributo economico del possessore per il miglioramento dell’immobile altrui faccia conseguire al suo esclusivo proprietario un ingiustificato arricchimento.Tuttavia, nel caso della separazione, la prevalente giurisprudenza è saldamente consolidata nel ritenere non rimborsabile all’ex coniuge non proprietario dell’immobile migliorato la somma da questi investita per la ristrutturazione, qualora la ristrutturazione sia stata eseguita per rendere l’abitazione rispondente ai bisogni ed agli scopi familiari. Infatti, la Suprema Corte - sentenza n. 10942/2015 - ha stabilito che il coniuge non proprietario non ha diritto al rimborso nel caso in cui: le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l’esborso si riveli sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.” .In base a tale sentenza le spese effettuate per svolgere i lavori di cui all’art. 1150 c.c. non sono rimborsabili se necessarie a rendere l’immobile più adeguato alle esigenze familiari e ciò sulla base dell’art. 143 c.c. che prevede che i coniugi debbano collaborare, secondo le rispettive capacità, nell’interesse della famiglia per contribuirne ai bisogni.
Sebbene le spese sostenute non siano ripetibili, secondo il medesimo dettato giurisprudenziale, il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l’equo indennizzo di cui all’art. 1150, comma 3 c.c., purché provi il proprio contributo economico, l’effettivo incremento del valore patrimoniale dell’immobile e che le spese non siano state effettuate all’esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia.  
Si rileva per completezza, che una recente sentenza della Cassazione (n. 20207/2017) ha riconosciuto al coniuge non proprietario il diritto di ottenere il rimborso e le indennità  Si tratta, tuttavia, di un orientamento giurisprudenziale per ora isolato, fondato sulla considerazione che l’obbligazione che prevede il rimborso e l’indennità è sorta successivamente alla separazione personale tra i coniugi, ovvero in un’epoca in cui non è applicabile l’art. 143 c.c., vigente solo in costanza di matrimonio.  
In conclusione, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui i coniugi apportino ciascuno a proprie spese miglioramenti, riparazioni ed addizioni ad un immobile di cui solo uno ne sia proprietario, l’ex coniuge non proprietario non potrà richiedere alcun rimborso delle spese effettuate ma solo un equo indennizzo determinato ai sensi dell’ art. 1150, comma 3 c.c., purché provi in quale misura le ha effettuate, lo scopo delle spese – differente dal soddisfacimento dei bisogni familiari – e l’incremento di valore patrimoniale dell’immobile. 
                      Avv. Angela Di Vasto                        Dott.ssa Carolina Cattaneo