REVOCABILITA’ E RECLAMABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI ADOTTATI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
 
Due disposizioni normative sembrano sovrapporsi nel disciplinare i rimedi avverso il provvedimento Presidenziale, adottato a chiusura della prima fase del procedimento di separazione fra coniugi e con cui vengono stabilite, in via provvisoria, le condizioni della separazione stessa: soprattutto quelle di natura economica (assegno di mantenimento) e quelle riguardanti i figli minori (affidamento condiviso o in via esclusiva ad uno dei coniugi).
Esse sono rappresentate dagli art.li 708 e 709 c.p.c.
Il primo, stabilisce al comma 4: “contro i provvedimenti di cui al terzo comma (quelli per appunto temporanei ed urgenti) si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello, che si pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento”.
Il secondo stabilisce, all’ultimo comma, che: “I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere revocati o modificati dal G.I.”.
A quest’ultimo, all’esito dei provvedimenti Presidenziali, è affidata, infatti, la trattazione ed istruzione della causa che si concluderà poi con una sentenza collegiale, che disporrà, in via definitiva, sulla separazione e sulle relative condizioni.
Come emerge da una prima sommaria lettura delle due disposizioni normative, in assenza di esplicite indicazioni da parte del Legislatore, sembra che si possa alternativamente utilizzare l’uno anziché l’altro strumento per rimuovere le statuizioni adottate dal Presidente del Tribunale, con un indubbio favore, ad esempio, per la parte che ricevuta la notifica dell’ordinanza non l’abbia impugnata, potendo ugualmente reagire con il diverso strumento  della richiesta di revoca o modifica della stessa ordinanza al G.I., al quale la causa di separazione è rimessa per il merito.
Tale argomentazione sconta un equivoco di fondo, determinato dal mancato coordinamento delle due disposizioni introdotte nel codice di rito in tempi diversi (la prima con legge 08.02.06 n. 54 art. 2, la seconda con D.L. 14.03.2005 convertito con modificazioni nella L. 14.05.05 n. 80, art. 2) e dal fatto che risulta non riprodotto, nel testo dell’art. 708 c.p.c., l’inciso previgente secondo cui “se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del Presidente può essere revocata o modificata dal Giudice Istruttore a norma dell’art. 177 c.p.c.”.
La conseguente abrogazione di quest’ultima disposizione avrebbe ampliato i poteri del G.I. per quanto attiene la revoca o modifica delle ordinanze Presidenziali, non più limitati al verificarsi di mutamenti delle circostanze, tanto da far dire ad una parte della dottrina e giurisprudenza (v. ex multis Corte di Appello Firenze 12.09.07) che sarebbe il Giudice Istruttore “arbitro sovrano di stabilire il nuovo regime transitorio della separazione in corso di causa”.
L’attribuzione di un siffatto incondizionato potere, secondo la Corte Fiorentina, sarebbe dunque “frutto di una volontà esplicita del legislatore contro la quale non serve reclamare la superiorità logica della precedente disciplina”.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone il Tribunale di Modena (sentenza 05.06.06), il quale pur condividendo che nel dettato normativo non possa ricavarsi un potere di revoca o modifica delle ordinanze Presidenziali limitato ai fatti sopravvenuti, in un ottica di alternatività dei due rimedi, sostiene che il suddetto potere debba qualificarsi anche come una revisio prioris istantiae, potendo in questi termini essere esercitato, purchè non sia stato contemporaneamente proposto il reclamo alla Corte di Appello, nel qual caso rientrerebbe in gioco il mutamento delle circostanze (v. anche Tribunale di Modena 05.10.06).
Alla stregua di detta interpretazione, gli istituti della revoca e modifica sarebbero allora concepiti anche in base ad una nuova valutazione degli stessi elementi.
Tale impostazione non convince in quanto, ammettendo la contemporaneità dei due rimedi, si correrebbe il rischio di una sovrapposizione o duplicazione di provvedimenti, emessi in sedi diverse: possibilità questa che il legislatore “ha sicuramente omesso di considerare allorchè ha licenziato le due leggi di riforma senza prevedere alcuna norma di coordinamento tra le stesse, ma che non per questo può ritenersi voluta” (in questo senso Corte di Appello di Napoli Sez. I^ 02.02.07).
Ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere, invece, che le ipotesi di reclamabilità e di revoca o modifica dei provvedimenti Presidenziali  siano tra loro alternative nel senso:
a) che è indispensabile il reclamo ove la parte si lamenti di errori di valutazione da parte del Presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza;
b) che è indispensabile, invece, la revoca o modifica quando si determini l’insorgenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui però si sia acquisita conoscenza successivamente ma non anche, riteniamo, di quei fatti non dedotti ma di cui si aveva la possibilità di deduzione.
Tale soluzione appare essere la più logica e compatibile anche con il disposto dell’art. 156, ultimo comma, cod. civile, che sancisce il principio secondo cui “qualora sopravvengano giustificati motivi il Giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui all’art. 156 c.p.c.”
La natura cautelare dei provvedimenti de quibus, ricavabile dalla loro funzione di  comporre in via provvisoria ed immediata il conflitto fra i coniugi, permette poi di ritenere che la revoca o la modifica dei provvedimenti Presidenziali debba essere uniformata agli articolo 669 e segg. c.p.c. che a ,tal fine, prescrivono proprio la sussistenza di mutamenti sopravvenuti.
In definitiva:
1) ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del Presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza, dovrà proporre reclamo alla Corte di Appello entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, alla quale si procede ad istanza di parte e non dalla comunicazioni del Cancelliere;
2) ove la parte affermi la insorgenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti, successivamente conosciuti, dovrà presentare ricorso per revoca o modifica al Giudice Istruttore.
Tale è la conclusione cui è giunta la maggioranza della giurisprudenza di merito, segnalandosi, in questo senso, ex multis, Trib. Foggia 02.05.06; Trib. Velletri 28.09.06; Trib. Palermo 06.03.07; Trib. Pistoia 07.01.10; Trib. Pisa 03.03.10; Trib. Reggio Calabria 30.07.10; Trib. Busto Arsizio 17.11.10; Trib. Lamezia Terme 30.11.10; Trib. Bari 14.01.08 e da ultimo Trib. Civitavecchia 27.10.14.
Alcune pronunce di merito, con un distinguo che non appare condivisibile, agganciano la possibilità di richiedere la revoca o la modifica in ragione di circostanze sopravvenute o preesistenti conosciute successivamente purchè sia decorso il termine per il reclamo alla Corte di Appello (Trib. Modena 05.10.2006; Trib. di Padova 02.04.07; Corte di Appello di Napoli 02.02.07).
Va precisato che avverso il provvedimento della Corte di Appello in sede di reclamo non è ammesso ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto privo del carattere della definibilità (Cass. 26.01.11 n. 1841), mentre non è reclamabile l’ordinanza del G.I. di revoca o modifica del provvedimento Presidenziale in ragione del mancato intervento espresso dal legislatore del 2006, del regime generale della reclamabilità di tali provvedimenti contenuto nell’art. 178 c.p.c. (che limita tale rimedio al provvedimento di estinzione) e di un modello processuale “ che consente una revisione pressochè illimitata delle statuizioni in materia familiare, oltre che la valutazione del Collegio in sede si decisione di primo grado e la possibilità di impugnare successivamente la sentenza” (così Cass. 04.07.2014 n. 15416).
Per concludere, un breve cenno va fatto alla particolare disciplina della revoca/modifica delle condizioni di separazione riguardanti l’affidamento dei figli prevedendo, l’art. 155 c.c., la possibilità per i genitori di chiedere al Giudice, in ogni tempo, la revisione di quei provvedimenti, prescindendo da ogni condizione ad eccezione della esigenza di tutela del superiore interesse del minore, mentre nell’art. 709 ter (tra le novità della Legge 54/06) viene aggiunto che “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”, il Giudice può non solo modificare le condizioni ma anche emettere provvedimenti di natura sanzionatoria, che vanno dall’ammonimento del genitore inadempiente, alla condanna al risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro o del minore o al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Cerveteri, 29.10.2014
                                                           Avv. Antonio Arseni