Al fine di analizzare sommariamente gli aspetti processuali del procedimento di separazione, si rende necessario distinguere tra separazione giudiziale e separazione consensuale, i cui tratti distintivi sostanziali sono stati precedentemente individuati. Iniziando a prendere in considerazione la separazione giudiziale, occorre prendere le mosse dall'art. 706 c.p.c., secondo cui la domanda di separazione personale si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, mediante un ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata, ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 151 c.c., le circostanze che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o cagionano grave pregiudizio all'educazione della prole, ed indicare appunto l'esistenza di figli. Rispetto alla formulazione previgente, allo stato attuale il criterio di competenza territoriale prioritario è costituito dal luogo in cui i coniugi avevano stabilito la loro ultima residenza comune, al fine di evitare al coniuge ricorrente, soprattutto nelle ipotesi, non infrequenti, in cui trascorra qualche tempo dalla separazione di fatto, di rintracciare il coniuge che si sia allontanato e trasferito altrove, senza fornire più notizie. Quindi il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, che dovrà celebrarsi entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo, fissando contestualmente il termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto all'altro coniuge ed il termine entro cui il coniuge convenuto potrà presentare una memoria difensiva e documenti allegati. Peraltro al ricorso ed alla memoria dovranno essere rispettivamente allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. La ragion d'essere dell'introduzione di tale termine per il convenuto è presto detta: in tal modo si impedisce che egli produca documentazione, anche copiosa, direttamente in udienza, evitando che l'altro coniuge e il suo difensore ne possano prendere visione tempestivamente. All'udienza fissata i coniugi dovranno pertanto comparire personalmente dinanzi al Presidente con l'assistenza del difensore, al fine di essere sentiti, dapprima separatamente e quindi congiuntamente, nel corso del tentativo di conciliazione che dovrà essere obbligatoriamente espletato. Il ricorso ad un rappresentante, che intervenga in sede di comparizione a nome e per conto del coniuge, analogamente a quanto previsto in materia di divorzio, deve porsi come eventualità del tutto eccezionale, qualora sussistano gravi e comprovati motivi che rendano impossibile, in maniera permanente, la comparizione personale (p. e. carcerazione all'estero). Come può agevolmente desumersi dal nuovo tenore letterale della normativa, inoltre, l'assistenza del difensore è prevista anche nel corso dell'interrogatorio personale dei coniugi finalizzato al compimento del tentativo di conciliazione. Si rammenta altresì che l'art. 155sexies c.c., così come modificato dalla legge n. 54/2006, prevede che il Presidente disponga, senza margini di discrezionalità, l'audizione del figlio minore ultradodicenne, e valuti l'ascolto anche del figlio di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento, da effettuarsi comunque, in entrambi i casi, in forme protette. Qualora, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, la conciliazione non riesca, il Presidente, sulla base degli atti e delle informazioni in suo possesso, emette i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei figli e dei coniugi, muniti di autonoma efficacia esecutiva, quindi nomina il giudice istruttore designato alla trattazione della causa e fissa la prima udienza dinanzi a costui. Tali provvedimenti, per espressa disposizione dell'art. 708 c.p.c., sono reclamabili davanti alla Corte d'Appello in camera di consiglio entro dieci giorni dalla loro notificazione e, oltre a poter essere sostituiti da altri provvedimenti del Presidente stesso, sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Detti provvedimenti normalmente attengono alle misure da adottare nell'immediato in ordine all'affidamento dei figli, alla facoltà di visita, alla misura dell'assegno di mantenimento ed all'attribuzione in uso della casa coniugale. Sotto il profilo più strettamente processuale, con la suddetta ordinanza, peraltro, viene fissato il termine perentorio entro cui il coniuge ricorrente dovrà provvedere al deposito in cancelleria di una memoria integrativa avente i requisiti di un atto di citazione ed il convenuto dovrà costituirsi in giudizio, incorrendo, in caso contrario, in una serie di decadenze processuali. Al prosieguo del giudizio dinanzi al giudice istruttore si applicano quindi le norme che regolano le cause civili ordinarie, con la peculiarità che, nel caso in cui il processo, ex art. 709bis c.p.c., debba continuare perchè si rende necessario acquisire nel corso dell'istruttoria elementi per decidere in ordine alla richiesta di addebito della separazione, all'affidamento dei figli e/o alle questioni economiche tra i coniugi, il Tribunale emette sentenza non definitiva con la quale intanto pronuncia la separazione personale dei coniugi stessi. Il successivo art. 709ter c.p.c., anch'esso introdotto dalla Legge n. 54/2006, prevede poi che, qualora sorgano controversie tra i coniugi in ordine all'esercizio della potestà genitoriale ed alle modalità dell'affidamento, competente a decidere su di esse è il giudice del procedimento in corso, che, a seguito di ricorso, convoca le parti ed adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Inoltre, nel caso in cui egli accerti inadempimenti gravi posti in essere da uno dei coniugi, tali da arrecare pregiudizio ai figli o comunque da ostacolare le modalità dell'affidamento, il giudice, oltre a modificare i provvedimenti precedentemente emessi, può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico del genitore nei confronti del minore o dell'altro coniuge, nonché condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La separazione consensuale è invece richiesta su ricorso congiunto di entrambi i coniugi, a norma dell'art. 711 c.p.c., rimasto immutato anche a seguito della riforma attuata con la Legge n. 54/2006. Sulla scorta di tale ricorso, il presidente del Tribunale fissa la data in cui convoca i coniugi dinanzi a sé al fine di espletare il tentativo di conciliazione; quindi, in caso di esito negativo della conciliazione, viene redatto verbale nel quale si riferisce del consenso prestato dai coniugi alla separazione e delle condizioni sulle quali si è formato l'accordo tra loro in ordine ai coniugi stessi ed alla prole. La separazione acquista allora efficacia, come detto, a seguito del decreto di omologazione emesso dal Tribunale in camera di consiglio, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di legge e la rispondenza delle condizioni stabilite dai coniugi all'interesse della prole. In entrambe le forme di separazione si rammenta, peraltro, che è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, al quale gli atti del procedimento vengono comunicati su ordine del giudice, affinchè egli tuteli l'interesse pubblico e, soprattutto, i minori eventualmente coinvolti, incapaci di stare in giudizio personalmente.