Ai sensi della legge 218/95.
Le coppie formate da un cittadino/a marocchino/a con Italiano/a hanno la facoltà di scegliere se sposarsi in Marocco o  in Italia.
Secondo l’ art. 2 la Moudawwana  si applica:
-        ai cittadini marocchini,
-         ai rifugiati e apolidi,
-         alle coppie formate da almeno un marocchino
-        unioni fra marocchini di cui uno musulmano.
 
MATRIMONIO IN ITALIA
 
Dinanzi al CONSOLATO MAROCCHINO
In Italia, la celebrazione di un matrimonio tra marocchini, o tra un italiano e un marocchino, può aver  luogo:
-        - davanti all’ ufficiale di stato civile;
-        - al Consolato competente per territorio di residenza o, se i nubendi hanno cittadinanza diversa, di uno dei Consolati dei diversi paesi di appartenenza.
 
LA PROCEDURA MATRIMONIO DINANZI AL CONSOLATO :
La domanda sottoscritta da entrambi i futuri coniugi.
Viene così concessa l’ autorizzazione al matrimonio (Se non ci sono impedimenti alla celebrazione dello stesso come ad es. precedenti matrimoni di uno dei due coniugi).
Le parti in questione devono presentarsi davanti al ‘adul (notaio p/sso consolato), che redige così l’ atto di matrimonio in presenza di due testimoni musulmani.
Il matrimonio così contratto è riconosciuto dalle autorità marocchine attraverso la procedura di trascrizione dello stesso nell’ atto di nascita di ciascuno dei due coniugi (obbligo conformità alle disposizioni della Moudawwana).
Il cittadino ITALIANO  può trascrivere il matrimonio nei registri dello stato civile italiano per il riconoscimento.
 
 
 
Vi sono casi in cui il riconoscimento del matrimonio viene negato:
 1. il matrimonio di una donna musulmana con un non musulmano;
2. il matrimonio di un uomo musulmano con una donna non musulmana, non
cristiana e non ebrea;
3. in caso di poligamia.
 
PROCEDURA DI MATRIMONIO DINNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE ITALIANO
 
Ex art. 107 cod.civ.: «l’ ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’ una dopo l’ altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie».
Il nuovo testo dell’ articolo 116 del codice civile obbliga il cittadino marocchino a presentare  una dichiarazione dell’ autorità competente del proprio paese che attesti l’ idoneità a contrarre matrimonio ---nulla osta al matrimonio-


Per maggiori approfondimenti:

http://www.libreriauniversitaria.it/codice-famiglia-marocco-badrane-kaoutar/libro/9788862922883