Di recentemente la Corte di Cassazione ha esaminato un caso di un ex marito a cui era stato negato il diritto all’assegno di mantenimento ed era stato condannato al pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensando il residuo terzo.
Tale ex marito chiedeva l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza della Corte d’Appello ricorrendo in Cassazione.
Gli Ermellini, con l’Ordinanza n. 15166 della sez. VI Civile del 11 giugno 2018 hanno pronunciato che il ricorrente (ex marito) non ha diritto all’assegno di mantenimento in base alla ritenuta sua possibilità di svolgere attività lavorativa, per avere esperienza pluriennale nel capo delle investigazioni private, e tale valutazione di fatto è incensurabile in questa sede di legittimità ed è idonea, già da sola, a sorreggere la conclusione.
Pertanto, per quanto sopra, la Cassazione con l’ordinanza n. 15166 del 2018 nega l’esborso dell’assegno di mantenimento confermando la rilevanza del bagaglio professionale e la capacità di svolgere attività lavorativa del ex marito, condannandolo anche di fatto al pagamento delle spese di lite.