Come ben noto il coniuge superstite, cosi' come il coniuge divorziato, hanno entrambi diritto a quota parte della pensione di reversibilita'.

Nel caso del coniuge divorziato, pero', soltanto a condizione che lo stesso sia titolare, al momento del decesso dell'ex coniuge, dell'assegno divorzile.

Nel caso di specie, successivamente al divorzio, la titolare, ex coniuge, visti i probemi economici e di salute dell'ex marito.aveva operato una rinuncia all'assegno medesimo con un atto di transazione intervenuto tra le parti. 

A seguito del decesso dell'ex coniuge, pero', aveva adito il il Tribunale civile di Mantova per ottenere la quota di spettanza della pensione di reversibilita' dell'ex marito.
Cio' sulla scorta del riievo che alla sua precedente rinuncia erano seguite numerose richieste di ripristino dell'assegno medesimo, e, tra l'altro, che la stessa fosse stata fatta con un atto stragiudiziale intervenuto tra le parti, senza alcun vaglio giurisdizionale.

Il Tribunale, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale maggioritario della Suprema Corte, ha preliminarmente dichiarato valido ed efficace l'atto di transazione.

La Corte di Cassazione ha infatti piu' volte precisato come gli accordi con cui i coniugi regolano il regime economico patrimoniale dopo la pronuncia di divorzio, purche' non siano contrari all'ordine pubblico, siano validi ed efficaci, anche se non ricevano il vaglio giurisdizionale, cio' poiche' il diritto all'assegno divorzile non e' un diritto indisponibile, e puo', per questo, essere oggetto di rinuncia.

Diverso e' se tali pattuizioni intervengano prima della pronuncia di divorzio.
In questo caso, essendo accordi che, senza il vaglio del Giudice, potrebbero condizionare il successivo consenso allo scioglimento del matrimonio, sono affetti dalla sanzione gravissima della nullita'.
Nel caso di specie, essendo la rinuncia della ex coniuge intervenuta addirittura venti anni dopo il divorzio, e' stata ritenuta validamente effettuata.

Per effetto di tale manifestazione di volonta', la ricorrente non risultava piu' essere titolare della pensione di reversibilta' dell'ex marito, ed a nulla era valsa la circostanza che, la stessa, nel corso degli anni, avesse effettuato varie richieste di ripristino dell'assegno medesimo.
La manifestazione di volonta' della ex coniuge aveva infatti spiegato gli effetti estintivi tipici di qualsiasi atto di rinuncia e, per tale motivo, il Tribunale ha respinto il ricorso medesimo, ordinando all'INPS di corrispondere i ratei della pensione di reversibilita' a far data dalla rinuncia, direttamente e per intero alla moglie superstite, unica titolare e avente diritto.