La Cassazione con la recente sentenza n. 11870/2015 confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che : “se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito”.
La Cassazione ha infatti affermato che l'art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto" ma la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta "tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Inoltre, nell'ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali ha aggiunto la S.C. "assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo".
Per cui, per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore".
Alla luce di tale orientamento pertanto, la moglie per vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento da parte dell'ex marito dovrà dimostrare l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.