Il Sig. G. ricorreva per Cassazione per ottenere la riduzione dell'assegno divorzile versato all'ex coniuge, sostenendo non fosse stato correttamente valutato il parametro dell'autosufficienza economica della B.
Ciò alla luce del fatto che la stessa era in posseso di mezzi adeguati di sussistenza in quanto, oltre a godere di un trattamento pensionistico, era proprietaria di un'abitazione a Milano, nella quale viveva, oltre ad un appartamento in Belgio.
La Corte ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede, è vero, l'accertamento dell'eventuale inadeguatezza dei mezzi di quest'ultimo, ma ciò anche alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.
Ciò in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura assistenziale dell'assegno, infatti, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La Corte ha inteso pertanto riaffermare la funzione complessa dell'assegno, e che la realizzazione del principio di solidarietà post coniugale passa attraverso l'analisi della rilevanza del contributo dato dal coniuge richiedente al benessere familiare, e dell'eventuale sacrificio delle potenzialità ed aspirazioni professionali del medesimo.considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;erò, considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente dirittconsiderando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritt