L’assegnazione della casa familiare si ha solo nel caso in cui ci siano figli minori o maggiorenni che ancora non guadagnano in modo stabile e non sono in grado di mantenersi da soli. Lo scopo dell’aggiudicazione della casa è quello di consentire ai figli di continuare a vivere nello stesso habitat domestico in cui sono cresciuti, in modo che non abbiano a subire ulteriori traumi oltre a quelli derivanti dalla separazione del padre e della madre.
L'assegnazione della casa coniugale si ha indipendentemente dalla previsione da parte del giudice dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge debole, avendo come finalità quella di tutelare i figli.
Quindi l’assegnazione della casa coniugale prescinde dalle condizioni economiche della donna, che possono essere anche tali da consentirle l’autosufficienza, senza l’assegno di mantenimento. È la presenza di bambini che giustifica l’aggiudicazione dell’appartamento e non la disparità economica. Ne conseguono due considerazioni:
  • in una coppia senza figli, il giudice non potrà mai assegnare la casa a uno dei due ex coniugi;
  • l’assegnazione della casa viene fatta solo in favore del coniuge cui siano collocati i bambini
L’assegnazione della casa familiare scatta, peraltro, solo quando la casa è di proprietà di uno solo dei due coniugi (quello al quale viene negata) o in comproprietà in quote uguali (in tal caso, anziché procedere alla vendita e divisione del ricavato, viene data a uno solo dei due).
L’assegnazione del tetto è prevista dal codice civile e, come detto, risponde all’esigenza di conservare l’ambiente domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che se i figli si sono già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia – ad esempio andando a vivere altrove – l’ex coniuge non può rivendicare tale beneficio.
Come confermato dal Tribunale di Milano (sent. del 2.03.2016) quando non ci sono figli minori, il vincolo dell’assegnazione della casa coniugale non ha ragione d’essere. Invece, se ci sono, l’assegnazione della casa è quasi scontata, sempre che il genitore presso cui i bambini andranno a vivere è proprietario di un proprio immobile e ha dichiarato di potersi andare a trasferire là. In ogni caso, una volta assegnata la casa, il giudice ne tiene conto ai fini di una minore quantificazione dell’importo dell’assegno di mantenimento: difatti l’aggiudicazione dell’immobile comporta un risparmio di costi per il beneficiario e un aggravio per l’ex, tenuto a procurarsi un altro tetto ove vivere.