Esercizio della professione forense nelle procedure familiari. La Corte costituzionale ha evidenziato che l’esercizio della professione forense dinanzi ai Tribunali per i minorenni, nei procedimenti in materia di adozione e di controllo della potestà genitoriale, richiede, in capo ai professionisti, il possesso di «competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere» (Corte cost. 22 giugno 2004, n. 178, in Foro it., 2004, I, 3276, con nota di Romboli).

Ciò significa che l’avvocato, nei procedimenti in cui sono coinvolti minori (e, più in generale, nelle controversie familiari), ha il dovere di assolvere la propria funzione con lealtà e correttezza, considerato che egli rappresenta il primo referente dei genitori, successivamente alla crisi familiare, e costituisce il canale di collegamento tra questi ultimi e l’autorità giudiziaria, in quanto veicola le domande delle parti e prospetta la vicenda familiare nei termini ritenuti più opportuni.Ne consegue che la conflittualità dei coniugi potrebbe aumentare o diminuire a seconda del parere reso dal legale, ovvero del comportamento assunto da quest’ultimo nella gestione del conflitto coniugale.

Responsabilizzare i coniugi. Alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, nonché di numerose altre decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Roma 26 maggio 2006, inedita), può affermarsi che, in questa materia, compito primario dell’avvocato è quellodi responsabilizzare i coniugi, sollecitandoli a rispettare il dovere di leale cooperazione e collaborazione nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sia in ordine alle esigenze economiche e personali dei figli che all’esatta determinazione delle loro rispettive capacità patrimoniali), fino al punto di fornire in giudizio anche elementi contrari al proprio personale interesse, in applicazione del principio di responsabilità genitoriale (che rappresenta uno dei criteri informatori del diritto di famiglia e minorile).D’altra parte, le peculiarità delle regole che disciplinano gli oneri processuali delle parti differenziano i processi matrimoniali da ogni altro processo civile ed il temperamento del diritto di difesa, garantito ad ogni parte ai sensi dell'art. 24 Cost., trova fondamento in altri valori costituzionali, costituiti dagli artt. 29 e 30 Cost. Dunque, non solo le parti, ma anche i loro difensori hanno un obbligo di lealtà ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 88 c.p.c.; un onere di trasparenza che impone a ciascuno dei genitori di palesare la propria posizione economica e personale, senza potersi trincerare dietro lo scudo del diritto di difesa.In tal senso, il Tribunale di Genova, in una ordinanza presidenziale del 2007, ha affermato che: «in altro tipo di procedimento, la reticenza della parte su elementi di fatto non favorevoli sarebbe del tutto fisiologica; ma nelle controversie matrimoniali il principio costituzionale della pari dignità morale e giuridica dei coniugi introduce il principio opposto dell’obbligatoria trasparenza di ciascuno dei coniugi rispetto alla propria posizione patrimoniale, il comportamento di uno dei coniugi che tenta di celare all’altro l’esistenza di un cespite di reddito costituisce comportamento processuale valutabile dal giudice come elemento di giudizio» (Nella specie, poiché il marito aveva negato di percepire redditi dalla sua attività di procacciatore di affare, sebbene ciò fosse stato documentato dalla moglie, il Tribunale ha ritenuto che questo suo atteggiamento giustificasse la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli e la moglie nella misura richiesta da quest’ultima).

Ne consegue che l’avvocato ha il dovere di prospettare al Giudice tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, anche se sfavorevoli alla parte da lui assistita (ad es., quanto guadagna il coniuge, se lavora in nero, se vi sono frequentazioni tra i figli e l’altro genitore), ben potendo tutelare il diritto di difesa di quest'ultima mediante la concreta applicazione di criteri giuridici che possono presentare un margine di incertezza interpretativa (ad es., la rilevanza o meno dei debiti contratti dal coniuge ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro, il carattere pregiudizievole o meno di alcuni comportamenti assunti dall’altro coniuge nei confronti dei figli, ovvero la incidenza delle spese sostenute dal genitore per raggiungere e frequentare i figli residenti in un luogo distante da quello di sua residenza).

Gestione civile del contenzioso. Nel solco dei principi sopra richiamati, una pronuncia di merito, al fine di giungere ad una civile gestione del giudizio di separazione personale, ha affermato che, nell’interesse dell’equilibrio psicofisico dei figli minori, sarebbe necessario che nessuno dei coniugi si radicasse nella difesa della propria presunta ragione e della certezza dell’altrui torto: «riconoscere in tali termini il conflitto sarebbe l’unico presupposto che, con una accorta attività dei difensori ed un aiuto efficace dei servizi sociali competenti, potrebbe portare ad una auspicabile definizione conciliativa della controversia o, quanto meno, ad una civile gestione della stessa» (App. Cagliari 26 marzo 2011, in Fam., pers. e succ., 2011, 6, 476, in fattispecie in cui entrambi i coniugi erano animati da un prevalente reciproco sentimento di astio e di rancore, che superava la normale instabilità emotiva che seguiva alla separazione). [C. PADALIN