IL DIVORZIO IN TUNISIA

Forme, conseguenze e peculiarità del divorzio “made in Tunisia”


La disciplina familiare in materia di divorzio in Tunisia non si differenzia troppo da quella italiana. Infatti, sul piano procedurale e sostanziale, le normative delle due nazioni presentano una struttura di massima comune. Nel dettaglio, comunque, si riscontrano alcune differenze. Vediamo di ripercorrere insieme i punti nodali di questo istituto, rammentando, tra le differenze più sensibili, la mancanza di una fase di separazione coniugale che, invece, è presente nel diritto di famiglia italiano.


Il principale testo normativo di riferimento in materia di divorzio è il codice dello status personale tunisino il quale, si evidenzia, non prevede il ripudio.


Le forme di divorzio

Il diritto tunisino presenta tre differenti modelli di divorzio e sono:
 

1.      Il divorzio per mutuo consenso o consensuale;

2.      Il divorzio per pregiudizio (o semplicemente con addebito);

3.      Il divorzio promosso da uno dei due sposi;


La forma consensuale prevede che i due coniugi presentino all’autorità giudiziaria competente un accordo espresso sulla domanda di divorzio e sulle sue conseguenze. Il Giudice, sentiti i coniugi, si pronuncerà sul divorzio. Le modifiche proposte, in sede di udienza, da una delle parti, hanno validità solo in caso di assenso dell’altro coniuge.


Altra forma prevista dall’ordinamento tunisino è la domanda di divorzio in ragione di un pregiudizio. Questa procedura, di norma, si attiva qualora un coniuge è venuto meno agli obblighi matrimoniali, tanto da poter arrecare (o aver arrecato) pregiudizio all’altro. Si possono citare a titolo di esempio: l’adulterio, le violenze familiari, il fatto che il marito non sopperisca ai bisogni economici della sposa e dei figli, l’abbandono della casa coniugale o più semplicemente il mancato rispetto di uno degli obblighi fissati dal contratto di matrimonio.


Questa forma di divorzio prevede la possibilità, da parte di colui che promuove la domanda giudiziale, di vedersi riconosciuto un indennizzo a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.


Una terza forma, prevista dall’art. 31 del codice dello Status Personale Tunisino, è quella del divorzio promosso da uno degli sposi. Quest’ultima soluzione si differenzia dalle precedenti in quanto la domanda può essere promossa da un coniuge senza la necessità di un motivo che ne giustifichi la richiesta e, comunque, senza il consenso del congiunto.


In questo caso, però, il coniuge che non ha promosso il divorzio può richiedere come corrispettivo un indennizzo che verrà dal giudice liquidato in via equitativa.


Le misure provvisorie


La sentenza di divorzio viene pronunciata solamente dopo uno o più tentativi di conciliazione. Il numero delle udienze varia in base alla presenza di minori.


In caso di fallimento nella conciliazione, il Presidente del Tribunale adotta le misure urgenti necessarie, concernenti: la residenza dei coniugi, l’assegno alimentare e di mantenimento, la custodia dei figli ed il conseguente diritto di visita.


Tali provvedimenti urgenti vengono assunti per mezzo di ordinanza e sono suscettibili di revisione.

Il Giudice, nella suddetta procedura, può agire d’ufficio, anche se è previsto che le parti possano, di comune accordo, stabilire in autonomia tutte o parte delle condizioni di divorzio. L’unico limite posto è rappresentato dalla tutela dell’interesse dei minori. Conseguentemente, non sono ammesse condizioni che violino il succitato interesse.


Le conseguenze del divorzio

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Effetti sulla persona degli ex-sposi


La sentenza di divorzio viene trascritta sul registro di stato civile e la moglie divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo di tre mesi dal giudicato.

·        
Effetti sui beni degli sposi


Il diritto islamico prevede come regime matrimoniale quello della separazione dei beni. Conseguentemente, ciascuno dispone liberamente dei propri beni durante il matrimonio e dopo la sua dissoluzione.

Per quanto riguarda la dote, ancora presente nel diritto tunisino, vi possono essere due differenti situazioni:

·         Se il matrimonio è stato consumato: la dote ed i regali rimangono di proprietà della sposa, qualunque  sia la causa del divorzio. In caso di mancato versamento della dote al momento del matrimonio, questa deve essere versata al momento del divorzio;

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  Se il matrimonio non è stato consumato: la sposa ha diritto a metà della dote, anche qualora abbia responsabilità nel divorzio. Peraltro se la separazione le fosse imputabile avrebbe l’obbligo di restituire tutti i regali (secondo la loro consistenza) ricevuti fino al giorno del divorzio;


Per quanto invece riguarda la casa familiare, questa, di norma è assegnata al coniuge che ottenga la custodia della prole.

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Le conseguenze pecuniarie


Il marito, in qualità di capo famiglia, deve sopperire ai bisogni della moglie durante tutta la durata del matrimonio a condizione che la moglie adempia ai suoi doveri coniugali. Il suddetto obbligo del marito è esistente anche al cessare del matrimonio; infatti, lo stesso è tenuto a versare un assegno familiare nei confronti dell’ex coniuge.


Qualora, nel caso di matrimonio consumato, vi sia stato un pregiudizio materiale, lo stesso dà luogo ad una equa riparazione a scelta del coniuge tra il versamento forfettario di un capitale oppure di una rendita pagabile mensilmente.


L’ammontare della rendita viene fissata dal giudice sulla base: della durata del matrimonio, dell’età degli sposi, del tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio. Come avviene anche in Italia, la succitata rendita è soggetta a revisione in caso di modifica delle condizioni  di vita di uno dei coniugi ed il diritto a percepirla cessa nel caso in cui il beneficiario contragga nozze.


Nel matrimonio non consumato, invece, qualora vi sia stato un pregiudizio materiale, si dà luogo ad una riparazione pecuniaria una tantum lasciata al discreto apprezzamento del giudice in base ai requisiti sopra richiamati.

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Conseguenze del divorzio sulla prole


Prima del 1993, tutte le decisioni relative alla prole erano appannaggio del padre. In seguito alla riforma, sulla presente materia, sono stati ampliati i poteri conferiti alla madre.


Per il diritto tunisino la custodia consiste nell’educazione della prole e nell’assicurare la protezione della stessa nella propria abitazione.


In caso di divorzio, l’affidamento viene conferito ad uno dei genitori con principale considerazione dell’interesse del minore. La legge tunisina indica ulteriori criteri per la scelta del titolare del diritto di custodia, quali ad esempio: essere in grado di sopperire ai bisogni della prole e indenne da malattie contagiose, avere a disposizione (nel caso del padre) una donna che si assuma in parte l’incombenza della custodia, essere non sposato (nel caso della madre) a meno che il giudice non valuti l’unione come conforme all’interesse della prole.


Una curiosità è legata al fattore religioso. Infatti, la madre di religione diversa da quella musulmana non è privata dall’esercizio del diritto all’affidamento. Per contro, però, la famiglia non potrà beneficiare del medesimo diritto finché il minore non avrà compiuto i cinque anni ed inoltre deve essere garantita l’inesistenza di un rischio di educazione religiosa differente rispetto a quella del padre.


La custodia può essere, in alcuni casi, revocata al suo titolare e ad ogni modo l’altro genitore può esercitare il diritto di visita.


Per ciò che riguarda il profilo economico, vi è anche in Tunisia un obbligo pecuniario al mantenimento della prole che dura sino alla maggiore età o qualora il figlio prosegua negli studi sino ai venticinque anni. La figlia, invece, ha diritto al mantenimento finché non disponga di risorse personali proprie o, comunque, fino al proprio matrimonio.


La disciplina del divorzio sopradescritta presenta peculiarità applicabili anche alle coppie miste o straniere che comunque vogliano usufruire della procedura esposta in questa rubrica.
 

Avv. Giorgio Bianco

Studio Legale Giambrone 

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