Tralasciando in questa sede i risvolti psicologici di un tale comportamento, è opportuno ricordare che, per indurre il genitore inadempiente a ravvedersi, la L. 56 del 2006 ha previsto specifici strumenti sanzionatori e/o risarcitori di cui all’art. 709 ter del Codice di Procedura Civile. Il II comma della su citata norma recita: “A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. …”.
In altre parole, il Legislatore ha previsto strumenti ad hoc per far sì che le vicende personali dei genitori influiscano il meno possibile sui minori, che rimangono i soggetti più deboli ed indifesi dell'intero nucleo familiare.
Pertanto, diventa opportuno pianificare con il proprio avvocato le necessarie strategie per tutelare se stessi e i propri figli in quel lungo e doloroso processo che è la separazione dei coniugi.Una relazione può finire, ma il rapporto con i propri figli non deve mai essere compromesso!
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA