Le separazioni e i divorzi, come più volte ribadito, hanno risvolti negativi sul rapporto tra genitori e figli. Spesso si assiste a casi limiti, dove un genitore, quasi trasferendo sui figli il rancore per la fine della relazione sentimentale, smette di occuparsi della prole. Questa traslazione di rancore non si limita solo al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento (il che, è bene ricordarlo, comporta dei risvolti penalistici non indifferenti), ma arriva persino a diventare una vera e propria forma di disinteresse per le vicende dei bambini.Di frequente si assiste a casi in cui, addirittura, il geniore finisce per tralasciare completamente la cura e l'interesse per la carriera scolastica dei figli. Nulla di più sbagliato: proprio nelle more di un giudizio di separazione, i figli sono le vittime incolpevoli dell'astio che si crea tra gli ex coniugi. Pur non dandolo a vedere, essi manifestato un alto grado di sofferenza, che può estrinsecarsi in calo del rendimento scolastico del minore, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Tralasciando in questa sede i risvolti psicologici di un tale comportamento, è opportuno ricordare che, per indurre il genitore inadempiente a ravvedersi, la L. 56 del 2006 ha previsto specifici strumenti sanzionatori e/o risarcitori di cui all’art. 709 ter del Codice di Procedura Civile. Il II comma della su citata norma recita: “A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. …”.
In altre parole, il Legislatore ha previsto strumenti ad hoc per far sì che le vicende personali dei genitori influiscano il meno possibile sui minori, che rimangono i soggetti più deboli ed indifesi dell'intero nucleo familiare.
Pertanto, diventa opportuno pianificare con il proprio avvocato le necessarie strategie per tutelare se stessi e i propri figli in quel lungo e doloroso processo che è la separazione dei coniugi.Una relazione può finire, ma il rapporto con i propri figli non deve mai essere compromesso!

Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA