Con l'ordinanza n. 4523/2019 la Corte di Cassazione ha eccezionalmente "riabilitato" una decisione del giudice a quo che, nel confermare l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, aveva deciso in base al criterio, non più attuale, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La motivazione di una simile riabilitazione si rintraccia nella circostanza che il giudice a quo ha seguito un percorso argomentativo "bilanciato", guardando con prudenza al criterio del tenore di vita ed evitandone ogni forzatura.
Constatato che il parametro dell'adeguatezza enunciato dall'art. 5 ha carattere intrinsecamente relativo e che esso impone perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, gli Ermellini hanno ritenuto che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà".
Ciò "conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Si è affermato, dunque, che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno "ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
Tenore di vita "riabilitato" se la decisione è coerente con i principi delle SS.UU.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte d'Appello, pur avendo orientato l'asse della propria decisione sul criterio del tenore di vita goduto dalla ex in costanza di matrimonio, abbia tuttavia proceduto nella direzione tracciata dalle Sezioni Unite, seguendo un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, non a caso annotando che "esso concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nel denunciato art. 5".
Nello stesso tempo, il giudice a quo non si è astenuto dal valorizzare i fattori che nel caso concreto sfavoriscono la signora rendendola il coniuge economicamente più debole nel rapporto con il marito. In conclusione, la Corte d'Appello non sembra perciò rifuggire da un'attenta ponderazione dei valori che la tematica dell'assegno divorzile, nei profili afferenti segnatamente al riconoscimento del diritto, mette in gioco secondo l'innovativa lettura delle SS.UU.
Ancorché lo scenario ideale del suo ragionamento non sia più attuale, spiega la Cassazione, il giudizio che essa declina nel caso concreto si mostra in singolare sintonia con la "natura composita" che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto.
 Anzi, laddove nell'accertamento del diritto della ex opera la diretta saldatura del criterio dell'adeguatezza agli altri indicatori, enunciati dalla norma, ne ricalca le linee, sia pur inconsapevolmente, assecondando una chiave di lettura dell'istituto non incoerente con quella delle SS.UU. e perciò non suscettibile della pretesa cassazione.