Con una rivoluzionaria pronuncia (sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017), la Corte di Cassazione, ha introdotto nuove regole volte alla quantificazione dell’assegno dimantenimento all’ex coniuge.
La sentenza della Corte Suprema, allontanandosi da uno storico orientamento favorevole al coniuge economicamente più debole, ha stabilito che, nel determinare l’entità dell’assegno di mantenimento dovuto a seguito di divorzio, non si dovrà più far riferimento al tenore di vita che i coniugi avevano durante il matrimonio.
Come autorevolmente affermato dalla Cassazione nella citata pronuncia, occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio intesa come sistemazione definitiva" in quanto
"è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a mantenere il tenore di vita matrimoniale".
In conseguenza dell’innovativa pronuncia, pertanto, la finalità dell’assegno non dovrà più essere quella di garantire al coniuge più debole il medesimo tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, d’ora in poi si avrà riguardo al criterio della non autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno. In altri termini, secondo la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, avrà diritto al mantenimento unicamente l’ex coniuge che versi in situazione di non autosufficienza economica, a causa di inadeguatezza dei propri redditi ovvero di impossibilità oggettiva di procurarsi redditi.
In conseguenza dell'autorevole pronuncia, l'assegno di mantenimento potrà essere richiesto dall'ex coniuge soltanto qualora sia in grado di dimostrare che non dispone, né può procurarsi mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento.
Va peraltro precisato che la recente sentenza concerne unicamente i casi di divorzio, ossia di estinzione del vincolo coniugale.
Nei casi di separazione personale dei coniugi, invece, non verrebbe meno il dovere di assistenza e solidarietà materiale fra i coniugi. Conseguentemente, permarrebbe la determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (v. recente sentenza nella causa di separazione Berlusconi-Lario - Cassazione n. 12196– 16.05.2017).