Ammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione in pendenza del ricorso per divorzio.

Il Tribunale di Messina prima e la Corte d’Appello dopo, si sono occupati della questione relativa alla pendenza del ricorso per modifica delle condizioni di separazione in pendenza del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale investito della questione, con decreto dellì1.06.2018 aveva cosi deciso: “E’ noto infatti che il giudice istruttore del procedimento di divorzio sia competente a decidere per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all'assegno per il coniuge economicamente più debole, quando sia pendente il procedimento per divorzio giudiziale, senza necessità di avviare un procedimento camerale ai sensi dell'art. 710 C.p.c.; ……….nel giudizio di divorzio (art. 6 l. n. 898/1970), non osta a che il giudice del divorzio, al fine della concreta entità del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilità economiche, abbia facoltà di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede separatizia. p.q.m. Dichiara l’incompetenza del giudice adito ex art. 710 c.p.c. per essere pendente il giudizio di divorzio.”
In realtà il marito, con il patrocinio dell’Avv. Gianluca Perrone, in data 03.04.2018 aveva presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, mentre la moglie in data 28.04.2018 provvedeva a depositare ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All’udienza fissata per la decisione sul ricorso per modifica condizioni di separazione, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza.
Ritenuto tale provvedimento non correttamente sostenuto da motivazione logico-giuridica, si interponeva reclamo innanzi la Corte d’Appello di Messina. Tenutasi l’udienza di discussione le parti concludevano come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Con pronuncia del 05.11.2018 - RG. 514/18, il Giudice del reclamo ristabiliva il corretto principio di diritto, secondo il quale: “Il caso sottoposto all’esame di questa Corte pone la questione se, pendendo il giudizio di divorzio, sia ancora possibile, ed in che limiti, chiedere la revisione delle condizioni di separazione. ….. Ne consegue, che il primo giudice avrebbe dovuto verificare, intanto, se erano state proposte domande rispetto alle quali il provvedimento provvisorio  di divorzio non poteva avere effetto assorbente e comunque non fondarsi sulla mera pendenza. Inoltre avrebbe dovuto accertare l’eventuale adozione di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio. ……… ritiene la Corte che vi fosse la competenza del giudice investito del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione e conseguentemente la propria competenza a conoscere delle domande del Sig. ____.
Altresì, si evidenzia che nei giudizi che si introducono con ricorso la pendenza è in relazione alla data del deposito del ricorso in cancelleria, pertanto nel caso di specie comunque il ricorso per modifica delle condizioni di separazione (del 03.04.2018) doveva considerarsi primario nella decisione rispetto a quello di cessazione effetti civili (del 28.04.2018).
Avv. Gianluca Perrone