Il Legislatore, nel 2014, ha introdotto alcuni strumenti alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, con lo scopo di decongestionare il carico di lavoro dei tribunali. 

In particolare la l. 162/14 ha istituito “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio” (art. 6) nonché “la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art.12). 

Senza ombra di dubbio i tempi risultano inferiori rispetto ad un procedimento ordinario e la procedura di negoziazione assistita trova applicazione non solo alle separazioni personali e ai divorzi ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
 
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap grave. 

Se si sceglie di percorrere la via della negoziazione assistita, non si dovranno più varcare le porte del Tribunale, ma, con l'ausilio dei propri legali (uno per ogni coniuge), si addiverrà ad una soluzione condivisa. Si provvederà, dunque, a sottoscrivere l'accordo, allegando al medesimo la documentazione necessaria (atto di matrimonio nel caso di separazione oppure estratto dell'atto di matrimonio nel caso di divorzio, ultime tre dichiarazioni dei redditi, certificati di residenza e stato di famiglia).

Una volta raggiunto l'accordo, quest'ultimo verrà depositato, a cura dei legali, alla cancelleria degli affari civili della procura. Ottenuto il benestare del pubblico ministero, si avranno dieci giorni per procedere alla comunciazione presso il Comune ove si è contratto matrimonio, ai fini della trascrizione del provvedimento.

Nel caso in cui non vi sia prole, i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Tuttavia, nell’accordo raggiunto innanzi a quest’ultimo non potranno esservi disposizioni patrimoniali di alcun tipo (ad esempio casa familiare, assegno di mantenimento etc.). 
 
Lo Studio legale Giaccardi-Laurino è a disposizione per la redazione di convenzioni di negoziazione assistita nelle separazioni dei coniugi, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti. Riceviamo su appuntamento sia a Torino, che nel Canavese o nel Cuneese. Potete contattarci telefonicamente al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.