Quale quindi sarà la #fase2 dei procedimenti di diritto di famiglia?
La risposta è contenuta nelle Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense, il 24 aprile 2020, che dettano disposizioni generali, con possibilità tuttavia dei singoli Tribunali di integrarle con più specifici Protocolli.
L’obiettivo di dette Linee Guida è quello di tutelare da un lato la famiglia e soprattutto gli interessi della prole e, dall’altro lato, garantire la salute pubblica, evitando quindi quei pericolosi assembramenti tipici delle udienze in Tribunale.
Andiamo quindi ad esaminare le principali regole generali emanate dal Consiglio Nazionale Forense, il 24 aprile 2020, che resteranno in vigore almeno sino al 30 giugno 2020.
1) Per I procedimenti consensuali, di separazione, di divorzio, o di regolamentazione dei diritti dei figli: è previsto che le parti (in luogo della comparizione personale in prima udienza per il tentativo di conciliazione normativamente previsto da parte del giudice), almeno 24 ore prima dell’udienza fissata, dovranno rilasciare ai difensori una dichiarazione contenente, tra le altre cose, la loro volontà di non volersi riconciliare (questo, specificatamente, per le udienze di separazione e divorzio) e di voler aderire all’accordo già sottoscritto. Dopo il deposito telematico da parte dell’avvocato della dichiarazione, occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento.
2) Per i procedimenti giudizialidi separazionedi divorzio, dovrebbe invece essere sempre preferita la trattazione dell’udienza da remoto. Il giudice, quindi, potrà procedere sentendo le parti separatamente (ciascuna collegata dallo studio del proprio difensore, anche in orari differenti) e, poi, tutte congiuntamente attraverso il sistema di videoconferenza. Tuttavia, non tutte le infrastrutture dei nostri Tribunale consentono la celebrazione di una adeguata udienza da remoto, ragione per la quale, per esempio, anche per le udienze presidenziali, il Tribunale di Roma ha ritenuto di poter adottare il sistema della trattazione scritta (quindi, uno scambio di brevi memorie al posto dell’udienza vis a vis). Solo quando indispensabile ai fini della decisione, dovrà essere prevista, a discrezione del magistrato, la comparizione vera e propria in Tribunale. Spetterà agli avvocati, con apposite note scritte, evidenziare al Giudice, sinteticamente, le ragioni di urgenza o le ragioni per le quali è indispensabile procedere con l’udienza da remoto o con la comparizione personale delle parti.
Nella graduatoria delle cause da trattare, andranno privilegiate - in ordine cronologico – quelle nelle quali non esiste ancora una regolamentazione: quindi la separazione prima del divorzio.
Tutti gli altri procedimenti giudiziali, quelli non urgenti e quelli di modifica, saranno rinviati a una data successiva al 30 giugno 2020, salvo – come detto – eccezionali ragioni di urgenza argomentate con istanze ad hoc.
3) Laddove è indispensabile l’audizione del minore, in tutti i procedimenti che lo riguardano, dovrà essere privilegiata la comparizione in Tribunale, al fine di offrire al bambino quella libertà di espressione, quella protezione e quella tranquillità che spesso la casa familiare non può assicurare, perché densa di condizionamenti. Ai giudici, comunque sia, la facoltà – laddove non sia possibile disporre la comparizione – di delegare ai Servizi sociali territorialmente competenti, il compito di assicurare al minore un luogo “neutro” per l’ascolto in videoconferenza, alternativo all’abitazione.
Ciò posto, come evidenziato, dette Linee Guida hanno validità generale, ma ciascun Tribunale può integrarle/specificarle a seconda delle particolarità del contesto di applicazione.
Ad es., in alcuni tribunali, viene  prevista la possibilità di un’udienza «virtuale», ovvero di un'udienza che di fatto non si tiene. A seguito infatti della espressa e ribadita manifestazione di volontà, la coppia consegue l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto). 
Per adesso in altri tribunali, come ad esempio Milano, non viene invece esplorata tale facoltà.
E’ pertanto importante se non indispensabile, affidarsi a un avvocato di fiducia che, nell'intrecciarsi dei protocolli specifici dei tribunali con le Linee Guida generali, potrà individuare l’iter corretto da seguire per il singolo caso.
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