Come è noto, la separazione tra i coniugi può essere effettuata mediante negoziazione assistita, ossia senza udienza in Tribunale (con tempi generalmente più rapidi).
Tuttavia va evidenziato che se nell'accordo di separazione consensuale è previsto il trasferimento di diritti immobiliari, sarà necessario far autenticare il verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ossia il notaio (Cassazione, sentenza del 21 gennaio 2020 n. 1202).
L'autenticazione è un passaggio necessario al fine della trascrizione dell'accordo di separazione presso i registri immobiliari, in modo che il passaggio di proprietà sia pienamente efficace e opponibile ai terzi.
E infatti l'articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n. 132/2014, dispone che l'accordo venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Tuttavia, il successivo comma 3 dello stesso articolo 5 aggiunge che, quando le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ne deriva che l'autenticazione delle sottoscrizioni richiesta dal comma 3 (al fine della trascrizione nei pubblici registri) è diversa e ulteriore rispetto all'autenticazione del comma 1 (solo quest'ultima può essere effettuata dagli avvocati che assistono le parti).
Ciò anche in conformità con il disposto dell'articolo 2657, comma 1, del Codice civile secondo cui "la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
Infatti, nel caso di trasferimento immobiliare, ai fini della pubblicità immobiliare e della certezza nella circolazione giuridica dei beni, il legislatore ha ritenuto insufficiente sia il potere di certificazione e autenticazione delle firme sia il controllo di legalità da parte degli avvocati che procedono alla negoziazione assistita e, ha ribadito espressamente che, quando nell'accordo è compreso un contratto o un atto soggetto a trascrizione, è necessaria l'autenticazione del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La legge, infatti, non conosce deroghe espresse alla regola della previa autentica delle scritture private ai fini della trascrizione, in quanto la necessità di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti.