Quando una coppia deve intraprendere la procedura per la separazione o il divorzio, sorge sempre il dilemma: consensuale o giudiziale?   La prassi adottata dal Tribunale di Roma potrebbe fare pendere l'ago della bilancia a favore del procedimento consensuale (oltre ad essere adottata anche da altri Tribunali del territorio italiano).   Nell'ipotesi di procedura di separazione o divorzio giudiziale, infatti, il Presidente (davanti al quale si svolge l'udienza di prima comparizione) dispone che entrambi i coniugi depositino una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi : 
  • l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (reddito da lavoro dipendente o autonomo, canoni di locazione, pensioni, ecc.);
  • i redditi lavorativi degli ultimi 3 anni e i redditi mensili netti relativi agli ultimi 6 mesi;
  • un elenco di tutte le proprietà immobiliari, con annessa indicazione di tipologia - abitazione, ufficio, negozio, terreno - , anno di acquisto, ubicazione, superficie e  destinazione - in particolare, se l'immobile è nella propria disponibilità, è abitato da componenti del proprio nucleo familiare, o è stato concesso in godimento a terzi (con indicazione dll'eventuale corrispettivo mensile), ecc.-;
  • un elenco delle proprietà di beni mobili registrati - in particolare autovetture (con indicazione dell'anno di acquisto e della tipologia), imbarcazioni da diporto (con indicazione della tipologia, a vela o a motore, e della lunghezza), aeromobili -;
  • collaboratori domestici, con indicazione della retribuzione corrisposta;
  • spese per mutui o finanziamenti, con indicazione della rata mesile da pagare, dell'importo erogato e dell'anno di concessione, della durata;
  • spese per pagamento di canoni di locazione, per iscrizione dei figli a circoli sportivi o ricreativi, scuole o università private - con indicazione degli importi mensili o annuali da pagare -. 
E' importante precisare che le dichiarazioni false o mendaci comportano una responsabilità penale della parte che le ha fornite - con applicazione della sanzione della reclusione dai 6 mesi a 3 anni -.

In sostanza, le "ricchezze" dei coniugi sono "passate al setaccio". Le notizie fornite vengono utilizzate quale parametro per la determinazione dell'assegno di mantenimento mensile da corrispondere ai figli ed, eventualmente, anche al coniuge e - circostanza non secondaria - permettono di combattere l'evasione fiscale.

E' chiaro che la situazione è più semplice e trasparente quando i redditi derivano da lavoro dipendente o da un'attività manifesta dal punto di vista fiscale, mentre è più complicato conoscere esattamente la situazione patrimoniale del dichiarante nell'ipotesi, ad esempio, di intestazioni fittizie.

Ultima considerazione, non trascurabile, è la maggiore celerità del procedimento per separazione o divorzio consensuale rispetto alle procedure giudiziali (o contenziose).

Quanto sopra detto potrebbe fare aumentare vertiginosamente i procedimenti per separazione o divorzio consensuali? Vedremo...

Roma, 20 dicembre 2011               Avv. Daniela Conte

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