In caso di separazione, il coniuge che non abbia adeguati redditi propri può chiedere che l'altro coniuge versi un assegno di mantenimento.

Per ottenere il mantenimento è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. il coniuge richiedente non deve avere redditi adeguati;
  2. la separazione non deve essere addebitata al coniuge richiedente;
  3. l'altro coniuge deve avere a sua volta un reddito sufficiente per corrispondere l'assegno.

La corresponsione e l'importo dell'assegno sono decisi dal Giudice tenendo conto dei redditi dei coniugi, del tenore di vita sostenuto durante il matrimonio e di ogni altra circostanza rilevante in concreto.

Il mantenimento può essere corrisposto mensilmente oppure in un'unica soluzione.

Se il coniuge obbligato non paga quanto dovuto, potrà essere chiesto il sequestro dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere chiesto il pignoramento dello stipendio o della pensione.

Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può essere modificato o revocato in ogni tempo qualora subentrino nuove circostanze di fatto o di diritto (ad esempio quando cambi il reddito di uno dei due coniugi).

Attenzione: l'addebito della separazione, se pure esclude il mantenimento in favore del coniuge "colpevole", non esclude gli alimenti.

Questi ultimi, infatti, sono comunque riconosciuti al coniuge che si trovi in uno stato di particolare indigenza e povertà.

Gli alimenti sono una nozione più ristretta del mantenimento, in quanto mirano a garantire solo quanto strettamente necessario per la sopravvivenza.