Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale. Il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per ciò che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onore economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Circostanza che spetta a quest’ultimo dedurre e provare perché altrimenti deve presumersi che la misura dell’assegno corrispondesse alla prescritta necessità di cui all’art. 156 c.c. e non risultasse compromessa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli. Per quanto sopra, con la recente sentenza, la Cassazione boccia gli effetti automatici derivanti dalla riduzione dell’obbligo contributivo al mantenimento dei figli e l’incremento al mantenimento del coniuge in seguito alla separazione. (Corte di Cassazione - sezione I Civile, sentenza n. 19746 del 9 agosto 2017).