Sentenza nr. 297/2009 di data 9.12.2009 Tribunale di Bolzano che - ingiustamente - ha seguito l'indirizzo della Suprema Corte (vedi sentenza nr7060/2004 della Cassazione) secondo la quale riconosce al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione solo il diritto di ripetere dall'altro coniuge le somme spese ai sensi dell'art.2033 cod.civ. Ad avviso dello scrivente tale indirizzo - pur se più volte confermato - non può essere considerato in linea con le regole introdotte con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e - segnatamente - nega la stessa esistenza dell'istituto della comunione dei beni previsto dall'art 177 nonchè dall'art 192 del codice civile.
Questa tesi - per quanto autorevole possa essere - disconosce una caratteristica essenziale dell'istituto della comunione dei beni perchè non tiene conto del valore della sopraelevazione realizzata da entrambi i coniugi su terreno appartenente ad uno solo dei coniugi!!
Sino ad oggi - purtroppo - è rimasta isolata la tesi seguita nella sentenza del Tribunale di Fermo di data 5.9.1994 secondo la quale - appunto - "la costruzione, realizzata in sopraelevazione esistente edificio appartenente ad uno solo dei coniugi, cade in comunione legale, a titolo di proprietà superficiaria costituita per legge. in appli9cazione dell'art. 177, primo comma, lettera a)codice civile.."

Seguendo la attuale giurisprudenza della Suprema Corte si finisce a considerare - con evidente ingiustizia  - il coniuge alla stregua di qualsiasi altro terzo sotto il profilo degli artt: 934 e 935 e segg. del codice civile con la disapplicazione dello stesso istituto della comunione legale, indubiamente elemento essenziale della riforma del diritto di famiglia del 1975!!
Sostanzialmente la Cassazione non applica le norme sulla comunione legale dei beni!

Così successo ad un cliente che - unico percettore di reddito in famiglia - dopo avere costruito una casa nuova del valore stimato di non meno di € 400.000,00 circa sul terreno della moglie è stato riconosciuto credito € 52.238,60.....e ciò a seguito della detrazione del valor di una unità abitativa donata dalla moglie alla comune figlia. con la conseguenza, che alla fine al marito /padre soltanto la ottava parte del valore della intera casa per la realizzazione della quale egli aveva investito il proprio reddito pluriennale ma altresì una serie di ore lavorative...