E' noto che il matrimonio concordatario può essere dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico per vizi originari.
La declaratoria di nullità in sede ecclesiastica dovrà poi essere riconosciuta valida (ossia "delibata") dal Tribunale civile competente.
Una volta intervenuta tale delibazione, l'eventuale assegno di mantenimento in favore dell' ex coniuge e, più in generale, le statuizioni economiche assunte in sede di separazione decadono automaticamente.
La Cassazione ha infatti chiarito il principio secondo cui, una volta dichiarata l'nivalidità originaria del vincolo matrimononiale, viene meno il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e delle statuizioni accessorie ad esso connesse (Cassazione, ordinanza dell'11 maggio 2018, n. 11553).
Tale principio non può essere escluso neppure laddove la sentenza di separazione sia passata in giudicato (e quindi non più impugnabile), in quanto sarebbe irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale da cui esse dipendono.
Tant'è vero - afferma la Cassazione - che laddove il matrimonio venisse annullato non già dal Tribunale ecclesiastico ma dal Tribunale civile secondo la disciplina codicistica, non vi sarebbe luogo per le statuizioni previste nella separazione e troverebbe applicazione la disciplina del "matrimonio putativo".
Diversamente deve dirsi per le statuizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
In tal caso, l'eventuale assegno divorzile previsto dalla sentenza passata in giudicato non verrebbe meno in conseguenza della declaratoria di nullità del matrimonio.
Ad avviso della Cassazione, infatti, l'assegno divorzile, a differenza dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, non ha come presupposto lo status di "coniuge" bensì un dovere di solidarietà economica riconosciuto all'ex coniuge economicamente più debole.
Pertanto, se il riconoscimento di nullità del matrimonio avviene dopo il passaggio in giudicato del divorzio, le statuizioni di quest'ultimo rimangono in piedi e l'assegno divorzile va comunque versato; se invece avviene prima, le statuizioni economiche assunte in sede di separazione vengono meno e cessa la materia del contendere se il divorzio è pendente.
E' inteso che vengono meno le statuizioni relative ai coniugi, ma non quelle relative ai figli.