L'assegno di mantenimento, una volta quantificato, non rimane statico nel tempo, sia a causa della rivalutazione, secondo gli indici Istat, sia per circostanze e fatti sopravvenuti che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi; in questi casi entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell'importo, in aumento o in riduzione, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione. 
Tra le circostanze più comuni, che possono indurre i coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, si registrano:
  1.  l'incremento o il deterioramento delle capacità economiche;
  2.  la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
  3.  le accresciute esigenze dei figli.
 
In questa sede ci occuperemo del caso in cui venga a costituirsi un nuovo nucleo familiare.
La costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell'altro coniuge e dei figli, ovvero la nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione, anche more uxorio, non costituiscono un presupposto automatico per la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, essendo, invece, necessaria una valutazione da parte del Giudice delle circostanze del caso concreto.
In particolare, l’Autorità Giudiziaria è chiamata a verificare se gli obblighi di sostentamento della nuova famiglia abbiano di fatto determinato un’effettiva riduzione del tenore di vita e delle sostanze dell’ex partner tenuto al pagamento o se la situazione economica complessiva dell’obbligato sia tale da rendere irrilevanti i suoi nuovi oneri familiari.
Per questi motivi un genitore separato, che abbia avuto dei figli da una nuova relazione, non può chiedere al Tribunale una riduzione dell’assegno di mantenimento motivandola solo sulla base di tale circostanza. Per ottenere una modifica dell’assegno deve, infatti, sostenere e provare di aver subito una effettiva diminuzione delle proprie capacità economiche.
Altro elemento che può influire in maniera incisiva sulla domanda di diminuzione dell’entità del mantenimento è la valutazione della situazione economica del beneficiario dell’assegno stesso (in genere la donna).
Elementi come, ad esempio, il titolo di proprietà sull’immobile o specifiche attitudini al lavoro anche in relazione all’età vanno lette come sicure potenzialità di reddito.
Di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14175 del 2016, ha stabilito che la nascita di figli a seguito dell'instaurarsi di una nuova relazione, legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento che il genitore corrisponde al figlio avuto dall'ex coniuge.
Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata dal padre tesa alla riduzione del contributo di mantenimento della figlia sulla base delle sopravvenute circostanze, relative al suo nuovo matrimonio e alla nascita di due figli gemelli.
L'appello del genitore, invece, trova accoglimento in sede di gravame generando la riduzione del mantenimento a 400 euro, decisione da cui origina l'appello in Cassazione da parte della moglie.
Gli Ermellini confermano che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e che la stessa giurisprudenza non riconosce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare.
 
Nonostante ciò, è altresì pacifico, precisano i giudici, che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner determinano la nascita di nuovi obblighi di carattere economico: pertanto, questa deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero nel provvedimento del giudice di merito al mantenimento dei figli nati da un'unione di fatto.
 
Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha verificato una serie di circostanze sopravvenute, tra cui l'aumento del reddito della moglie in proporzione maggiore rispetto a quello del marito e la nascita di due figli gemelli con i conseguenti obblighi di mantenimento gravanti sull'ex, per cui è stato necessario rideterminare l'obbligo contributivo versato dall'uomo alla figlia nata dalla precedente relazione del 10%.