La legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 302 del 30 dicembre 2015 ha istituito in via sperimentale ai commi 414,415 e 416 il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Il fondo per il 2016 avrà una dotazione di 250 mila euro e, per il 2017, di 500mila euro.  

Il fondo di solidarietà interverrà non in qualsiasi caso di indigenza di uno dei coniugi, si esclude tale possibilità nelle separazioni di fatto, ma solo quando il coniuge beneficiario del mantenimento non riceva l’assegno mensile come stabilito dal giudice nel corso del procedimento regolato dagli artt. 151 e ss. del codice civile.
Il decreto di attuazione della norma, che renderà effettivamente percorribile questa strada per il coniuge beneficiario dell’assegno, dovrà essere varato entro trenta giorni dal 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore di queste disposizioni.
Il coniuge in stato di bisogno è colui che non è  in  grado  di  provvedere  al mantenimento  proprio  e, se esistenti,  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli maggiorenni portatori di  handicap  grave,  conviventi.
Il coniuge dovrà dimostrare di non possedere un reddito, o di avere un reddito minimo, si confida che il decreto ministeriale intervenga a riguardo.
Lo stato di bisogno si configura quando si dimostri la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita, quindi non è solo la mancanza di quanto necessario per alimentarsi, ma, tra l'altro, anche del necessario per vestirsi e per l’abitazione.

 
Ricordiamo che in sede di procedimento giudiziale di separazione l’art. 156 del codice civile stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."
 
Qualora il coniuge  non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo  156  del codice civile per inadempienza del coniuge che vi  era  tenuto e anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia effettivamente la possibilità di adempiere,  con l’ausilio di un avvocato potrà rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del  tribunale  del luogo  ove  ha  residenza,  chiedendo l'anticipazione  di  una  somma  non superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo. 
E’ necessaria pertanto la residenza in Italia del richiedente al momento della presentazione dell’istanza.
 
Il  presidente  del tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti  sussistenti  i presupposti di legge, può assumere informazioni nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza, ne valuta l' ammissibilita' e, al termine dell’istruttoria, salvo che la respinga,  la  trasmette  al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta al coniuge richiedente.
Il Ministero della giustizia procederà poi al recupero delle somme erogate nei confronti del coniuge inadempiente.
Quando il presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato  non  ritiene sussistano  i  presupposti  per  la  trasmissione  dell'istanza al Ministero della giustizia,  provvede  al  rigetto  della  stessa  con decreto  non  impugnabile. 
Il   procedimento   introdotto   con   la presentazione dell'istanza non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
Con successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno adottate  le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi  414  e  415,  l'individuazione dei tribunali presso i  quali avviare la sperimentazione,  le  modalita'  per  la  corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo  di  cui  al  comma  414 delle somme recuperate dai coniugi inadempienti.
 
Avv. Luigi De Valeri