E’ SOGGETTO A REVOCATORIA IL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CONTENUTO NELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE

Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza n. 1404 del 26 gennaio 2016

Va sottoposto a revocatoria l’acquisto della casa del marito effettuato dalla moglie anche se contenuto negli accordi di separazione omologati, essendo la separazione scindibile dalla stipulazione del trasferimento.
Le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria “tipicità” poiché possono avvenire con o senza corrispettivo ma non sono qualificate nè come vendita nè come donazione. Non è motivo ostativo alla revocatoria neppure la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale sia pattuito in funzione solutoria- compensativa dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, poiché oggetto di valutazione non è la sussistenza dell’obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento ( Cass. Civile n. 24757/2008, Cass. Civile n. 15603/2005 e Cass. Civile n. 5741/2004 ).

Il Giudice della revocatoria dovrà fare una doppia valutazione:
1)  L’onerosità o la gratuità del trasferimento;
 2) La “scientia damni”, la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio alle pretese creditorie.


CASO ESAMINATO: la Banca, di cui il marito era correntista, aveva promosso azione revocatoria nei confronti dei due coniugi, relativamente all’atto traslativo della proprietà della casa coniugale dell’uomo effettuato alla sua ex moglie, come inserito negli accordi di separazione.

La revocatoria trovava accoglimento in primo grado e conferma da parte della Corte d'Appello di Venezia, con sentenza ch la coppia di coniugi provvede a impugnare dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, nonostante fosse stato rilevato che il trasferimento di proprietà della casa coniugale del marito effettuato alla sua ex moglie e inserito negli accordi accessori alla separazione personale fosse avvenuto a titolo oneroso, il Giudice ha fondato l’affermazione della scientia damni in capo al terzo acquirente, la moglie del debitore, esclusivamente sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.

Gli Ermellini, con l’ordinanza in oggetto, precisano che la prova della “participatio fraudis” del terzo, “ necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.